(massima n. 1)
Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può essere depositata in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche oltre il termine previsto dall'art. 369 dello stesso codice, ma del deposito eseguito la parte deve dare comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l'oggetto, qualora questa sia mancata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in altra forma o faccia valere l'inosservanza della forma prescritta, la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione dalla Corte che, in mancanza di prova della legittimazione, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.