(massima n. 1)
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità non sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, ma si estendono a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi radicali del procedimento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha considerato ammissibile la produzione — in sede di giudizio di legittimità — della sentenza di primo grado notificata e impugnata tardivamente in appello, al fine di dimostrarne il passaggio in giudicato, con la conseguente nullità della sentenza pronunciata in appello).