(massima n. 1)
L'inammissibilitą della produzione in sede di legittimitą di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'art. 372 c.p.c., riguarda non solo quelli costituenti nuovi elementi di prova intesi a corroborare le censure di errores in iudicando, ma altresģ quelli attinenti alla regolaritą della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito.