(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità, l'art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l'inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l'applicabilità alla fattispecie dello “ius superveniens”, ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito (nella specie, della cassazione con rinvio).