(massima n. 1)
L'esame di un documento, attinente all'ammissibilitą del ricorso per cassazione, non resta precluso dal fatto che il deposito di tale documento non sia stato notificato, come prescritto dall'art. 372 secondo comma c.p.c., qualora sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio, in conseguenza del richiamo del documento stesso nella memoria e dell'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte.