(massima n. 1)
La produzione in sede di legittimitą di nuovi documenti, vietata a norma dell'art. 372 c.p.c., salvo che si tratti di documenti attinenti alla ammissibilitą del ricorso e del controricorso ed alla nullitą della sentenza impugnata, comporta solo la mancata presa in considerazione di tali documenti da parte della Corte di cassazione e non l'inammissibilitą del ricorso.