(massima n. 1)
L'eccezione di litispendenza sollevata per la prima volta davanti la Corte di cassazione, senza che sia stata nei precedenti gradi del giudizio almeno allegata la pendenza dell'altro processo, è inammissibile. Infatti, se è vero che essa può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di cassazione, occorre però in ogni caso che i relativi fatti posti a fondamento della pronuncia siano stati al momento acquisiti nel corso del giudizio, così che il giudice possa anche d'ufficio riconoscere gli effetti giuridici dei fatti dedotti ed allegati dalle parti. Peraltro, una volta allegato il fatto della pendenza nel corso del giudizio, occorre che tale situazione persista nel giudizio di cassazione sino all'udienza di discussione, con conseguente onere di allegazione della relativa documentazione che attesti attualità delle condizioni di applicabilità dell'art. 39 c.p.c., documentazione quest'ultima non soggetta alla preclusione di cui all'art. 372 c.p.c.