(massima n. 2)
Nel giudizio di legittimitą relativo a controversia inerente la prosecuzione di un rapporto di lavoro, č ammissibile la produzione ex art. 372 cod. proc. civ. della domanda di accesso al Fondo di solidarietą per il sostegno del reddito, in funzione della valutazione dell'ammissibilitą del ricorso per l'asserito venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione, e, tuttavia, l'eventuale indicazione, nel relativo modulo presentato all'INPS, della data di risoluzione del rapporto di lavoro - come giudizialmente riconosciuta nelle fasi di merito - non ha contenuto negoziale, ma č finalizzata solo all'attivazione della procedura di erogazione del credito, "rebus sic stantibus", in relazione allo stato del processo.