(massima n. 1)
I documenti volti a dimostrare l'adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l'art. 372 c.p.c. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione, poiché essi comportano sempre l'esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d'ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie relativa ad azione d'annullamento del contratto di fideiussione per vizio del consenso e alla produzione in Cassazione di documenti relativi all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria).