(massima n. 1)
Il deposito di documenti relativi alla questione di nullitā della sentenza impugnata č ammesso ex articolo 372 del codice di procedura civile anche al di fuori dei termini fissati dalla legge per resistere in cassazione e quindi sino all'udienza di discussione purché prima che sia iniziata la relazione della causa. (Nella specie č stata ritenuta tempestiva la allegazione alla memoria della parte resistente del provvedimento di correzione di errore materiale emesso da una corte di appello e avente ad oggetto l'indicazione nella sentenza impugnata per cassazione del terzo componente del Collegio).