(massima n. 1)
L'autorizzazione a stare in giudizio integra un requisito di efficacia — non già di validità — della costituzione dell'ente pubblico e, pertanto, la dimostrazione della sua esistenza — ove l'atto non sia stato allegato al ricorso per cassazione né successivamente depositato e notificato alla controparte (ancorché non costituita) ai sensi dell'art. 372 c.p.c. — può essere fornita finché non sia iniziata la discussione del ricorso cui si riferisce l'autorizzazione stessa, sempreché sia presente il difensore della controparte. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Inadel in regime di commissariamento, sul rilievo che la deliberazione ex art. 5 del R.D. n. 3239 del 1928 del commissario a proporre il gravame era stata depositata all'udienza di discussione del ricorso medesimo, nella quale non era presente il difensore della controparte, non costituita).