(massima n. 1)
Al fine di assicurare la garanzia del contraddittorio nella trattazione delle questioni relative all'ammissibilità del ricorso per cassazione — questioni che danno luogo ad una fase autonoma del processo comprendente una sia pur limitata attività istruttoria relativamente alle fonti di prova addotte a fondamento delle stesse — l'adempimento della notificazione dell'elenco dei documenti al riguardo prodotti può essere validamente surrogato da un'adeguata indicazione degli stessi nel controricorso, mentre la loro produzione non deve necessariamente avvenire negli stessi termini fissati per il deposito del ricorso o del controricorso, ma, in assenza della precisazione del relativo termine da parte dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., può ritenersi consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione (salva restando la facoltà del difensore della controparte di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi).