Che cosa significa "Rappresentanza"?
È l'istituto che consiste nella sostituzione di un soggetto (rappresentante) ad un altro (rappresentato) nel compimento di uno o più negozi giuridici (art. 1387 del c.c.). Con la procura viene conferito al rappresentante il potere di agire in nome e per conto del rappresentato, così che gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadano direttamente nella sfera giuridica del secondo.
Nel negozio giuridico, infatti, è possibile distinguere:
- la parte sostanziale, cioè colui in capo al quale si realizzano gli effetti del negozio;
- la parte formale, cioè colui che manifesta all'esterno la volontà del rappresentato.
Il fenomeno della rappresentanza si ha quanto la parte formale e la parte sostanziale non coincidono (com'è, invece, di regola).
Si distingue dalla rappresentanza la figura del nuncius, ossia del mero "messaggero", il quale non emette una propria dichiarazione di volontà, ma si limita a riferire il volere altrui. Egli, infatti, non è parte materiale del contratto, ma è solo il tramite attraverso cui la volontà di un soggetto è portata a conoscenza di un altro. Colui che si serve del nuncius sopporta il rischio dell'eventuale divergenza tra il contenuto della volontà a lui affidata e il contenuto della volontà da questi comunicata.
Si parla di rappresentanza anche in riferimento agli organi della persona giuridica (c.d. rappresentanza organica o istituzionale). In tal caso, l'uso del termine è improprio, in quanto l'organo dell'ente ha il preciso compito di esternare la volontà della persona giuridica, che non potrebbe esprimersi se non attraverso persone fisiche.
Nel negozio giuridico, infatti, è possibile distinguere:
- la parte sostanziale, cioè colui in capo al quale si realizzano gli effetti del negozio;
- la parte formale, cioè colui che manifesta all'esterno la volontà del rappresentato.
Il fenomeno della rappresentanza si ha quanto la parte formale e la parte sostanziale non coincidono (com'è, invece, di regola).
Si distingue dalla rappresentanza la figura del nuncius, ossia del mero "messaggero", il quale non emette una propria dichiarazione di volontà, ma si limita a riferire il volere altrui. Egli, infatti, non è parte materiale del contratto, ma è solo il tramite attraverso cui la volontà di un soggetto è portata a conoscenza di un altro. Colui che si serve del nuncius sopporta il rischio dell'eventuale divergenza tra il contenuto della volontà a lui affidata e il contenuto della volontà da questi comunicata.
Si parla di rappresentanza anche in riferimento agli organi della persona giuridica (c.d. rappresentanza organica o istituzionale). In tal caso, l'uso del termine è improprio, in quanto l'organo dell'ente ha il preciso compito di esternare la volontà della persona giuridica, che non potrebbe esprimersi se non attraverso persone fisiche.