(massima n. 1)
Il principio, consacrato dall'art. 182 c.p.c., secondo cui al difetto di legittimazione processuale può ovviarsi in ogni stato e grado del processo, non può trovare applicazione ove si sia già verificata una decadenza; quando, cioè il giudice di merito abbia già rilevato l'irregolarità della posizione processuale della parte, e quindi del contraddittorio, e ne abbia tempestivamente contrastato la relativa eccezione, prima dell'apprezzamento di essa da parte del giudice, deve ritenersi irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di regolarizzare il contraddittorio in una fase successiva.