(massima n. 1)
La ratifica dell'atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (art. 1399, c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia ex nunc ai sensi dell'art. 182, c.p.c., e non sana le decadenze maturate, nč impedisce l'eventuale formarsi del giudicato (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l'inammissibilitą dell'appello per difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica posta in essere con la proposizione del ricorso per cassazione da parte del soggetto legittimato non aveva impedito il formarsi del giudicato, appunto perchč priva di efficacia retroattiva).