(massima n. 1)
La mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade perciò nella previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (e non anche in quella del comma 1 del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione in giudizio intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, comma 2, solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, nel quale inoltre resta preclusa la produzione di detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta.