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Articolo 291 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contumacia del convenuto

Dispositivo dell'art. 291 Codice di procedura civile

(1)Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione(2), fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione(3) impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171 bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma(4).

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

Note

(1) Articolo così modificato dalla l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) La dichiarazione di contumacia viene pronunciata con ordinanza quando il convenuto non si sia costituito in giudizio entro il termine di cui all'art. 166 del c.p.c. e comunque entro la prima udienza, e il g.i. rilevi l'irregolarità della notifica dell'atto alla parte non comparsa o irregolarmente costituita (si ha nullità della notificazione quando vi sia incertezza sulla persona del ricevente o sulla data, o per inosservanza delle disposizioni sul destinatario ex art. 160 del c.p.c.). L'attore, però, deve essersi costituito tempestivamente ai sensi dell'art. 165 del c.p.c..
(3) La nullità della notificazione è sanata con efficacia ex tunc dalla rinnovazione dell'atto o dalla costituzione tardiva del convenuto ex art. 293 del c.p.c.. Se ciò non avvenga, il giudice dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
La rinnovazione può essere disposta anche in appello, in Cassazione ed in sede di giudizio di rinvio.
(4) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

Poiché la contumacia di una parte non impedisce il regolare svolgimento del processo, né comporta un automatico accoglimento delle istanze della parte costituita, sull'attore rimasto in giudizio continua a gravare l'onere della prova.
La dichiarazione di contumacia è efficace nella sola fase nella quale è pronunciata.

Spiegazione dell'art. 291 Codice di procedura civile

Con questa disposizione il legislatore ha inteso garantire nell’interesse della parte contumace il rispetto del principio del contraddittorio, prevedendo l’ordine di rinnovazione della notificazione, il quale impedisce il verificarsi delle decadenze.

Affinché possa parlarsi di rinnovazione e ad essa possa conseguire il suddetto effetto, occorre che nell’atto successivamente compiuto si faccia menzione di ciò che si intende rinnovare, indicando anche la ragione per cui si procede alla rinnovazione.
Lo stesso effetto sanante va attribuito alla rinnovazione spontanea della notificazione effettuata dalla parte interessata, la quale in tal modo non fa altro che anticipare l’ordine che il giudice avrebbe potuto pronunciare ai sensi della norma in esame.

La previsione di un termine perentorio entro cui effettuare l’attività sanante risponde all’esigenza di salvaguardare il giudizio, non dilatando oltremodo l’incertezza sulla effettiva e regolare instaurazione del rapporto processuale.

Per quanto concerne il campo di applicazione della rinnovazione, essa può afferire alle nullità derivate oltre che dai vizi indicati dall’art. 160 del c.p.c., anche da ogni altra carenza dei requisiti formali essenziali al raggiungimento dello scopo ex art. 156 del c.p.c. comma 2.

Per effetto del rinvio operato dall’art. 359 del c.p.c., la norma in esame trova applicazione anche in grado di appello; così si afferma che l’effettuata rinnovazione produce efficacia sanante ex nunc anche in relazione ai termini per le impugnazioni, evitando il passaggio in giudicato della sentenza.

Per quanto concerne, invece, la compatibilità dello strumento sanante qui previsto con i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, si preferisce adesso l’orientamento secondo cui la Corte di Cassazione, una volta rilevata la nullità della notificazione del ricorso, ne dispone la rinnovazione (se questa, poi, viene effettuata nel temine concesso, produce efficacia sanante retroattiva, anche se posta in essere oltre la scadenza del termine per impugnare).

Altro aspetto da prendere in esame è quello delle conseguenze che può avere il mancato rispetto dell’ordine di rinnovazione della notificazione.
Dispone la norma che il giudice dovrà emettere ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo; poiché tale provvedimento implica, ex art. 307 del c.p.c. comma 3, la contemporanea ed automatica estinzione del processo, esso avrà valore sostanziale di sentenza, in quanto definisce il giudizio.

La Riforma Cartabia ha apportato a questa norma una modifica necessaria per l’adeguamento alla disciplina della nuova fase introduttiva, disponendo al secondo comma che se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell’art. 171 bis del c.p.c., il giudice provvede a norma dell’[[171cpc, ultimo comma.

Massime relative all'art. 291 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 605/2022

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA).

Cass. civ. n. 28298/2021

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015).

Cass. civ. n. 4845/2021

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018).

Cass. civ. n. 4791/2021

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2018).

Cass. civ. n. 17928/2019

Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.

Cass. civ. n. 7732/2016

In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall'ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un'attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.

Cass. civ. n. 20406/2013

Non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.

Cass. civ. n. 14860/2013

La disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.

Cass. civ. n. 3704/2012

L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa, come avviene nel caso in cui la parte erroneamente dichiarata contumace abbia sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali siano state prese in esame e disattese dal giudice.

Cass. civ. n. 25238/2010

L'omessa declaratoria di contumacia del convenuto non costituitosi non determina nullità della sentenza, né rappresenta elemento, da solo, sufficiente per dedurne la mancata prova del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera irregolarità sanabile con il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza.

Cass. civ. n. 10609/2010

L'art. 291, comma terzo, c.p.c. prevede che, rimasto inadempiuto l'ordine di rinnovazione della citazione, la causa sia cancellata dal ruolo senza esigere alcuna attività delle parti e che, una volta intervenuta la cancellazione, il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo, c.p.c., di modo che il potere di rilevazione dell'estinzione, di cui al quarto comma dello stesso art. 307, nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009, può e deve essere esercitato, su rituale eccezione della parte interessata, solo dopo la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, l'ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291, comma terzo, c.p.c. non è impugnabile, in particolare con l'appello se emessa in primo grado, sul presupposto che implichi una dichiarazione di estinzione del processo. Infatti, la verificazione immediata di una fattispecie di estinzione, in conseguenza della cancellazione, a norma del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati una volta disposta la cancellazione dal ruolo per l'inottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione, ma la sua rilevazione richiede l'eccezione di parte, la quale può conseguire solo nei seguenti casi: a) a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell'estinzione, propositiva dell'eccezione e finalizzata alla sua declaratoria; b) in virtù della proposizione dell'eccezione da parte sua nel processo eventualmente riassunto irritualmente dalla parte interessata a proseguire il processo; c) in dipendenza della formulazione dell'eccezione in sede di eventuale ripresa del processo disposta dal giudice che aveva pronunciato la cancellazione, previa revoca della stessa ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui l'altra parte lo avesse sollecitato; d) in forza di iniziativa intrapresa in altro processo separatamente instaurato, in via incidentale, al fine di dedurre un qualche effetto su di esso.

Cass. civ. n. 7358/2010

In tema di notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare - nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento - la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c..

Cass. civ. n. 20104/2009

La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando "rileva un vizio che importi nullità" (art. 291, primo comma, c.p.c.), in appello "quando occorre" (art. 350, secondo comma, c.p.c.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se "risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa" (art. 663, primo comma, c.p.c.). È, pertanto, nullo l'ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull'erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l'effetto di far decorrere "ex novo" i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L'illegittimità dell'ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all'appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell'appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo" - perché, ex art. 82 R.D. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo-, la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).

Cass. civ. n. 625/2008

La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.

Cass. civ. n. 23587/2006

Il potere del giudice, di cui all'art. 291 c.p.c., di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto introduttivo è limitato all'atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all'atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di quest'ultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione.

Cass. civ. n. 19652/2004

La invalida costituzione in giudizio della parte, mediante procuratore privo di ius postulandi, determina la situazione di contumacia, anche se essa non viene dichiarata, e comporta l'impossibilità di chiedere — ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 294 c.p.c. — la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte; né dette difese ed eccezioni, precluse in primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di appello, ove il processo deve essere accettato nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.

Cass. civ. n. 16803/2004

L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché discostantesi dal relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità delle notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato improcedibile il ricorso in riassunzione per non avere il ricorrente in riassunzione ottemperato all'ordine di rinnovo della notificazione, già ritualmente eseguita alla parte personalmente, impartito dal giudice sulla base dell'erroneo presupposto che il ricorso in riassunzione dovesse essere notificato al procuratore costituito nella precedente fase del giudizio).

Cass. civ. n. 13510/2002

Il principio secondo il quale la notificazione di un atto di impugnazione a più parti eseguita mediante consegna, all'unico difensore, di un numero di copie non corrispondente a quello delle parti medesime è da ritenersi (non inesistente ma) nulla, e, come tale, sanabile all'esito dell'esecuzione, da parte del notificante, dell'ordine di rinnovazione impartito dal giudice, anche di legittimità, trova un limite nell'ipotesi in cui tale ordine rimanga ineseguito, dovendosi, in tal caso, procedere a declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa (nella specie, del ricorso per cassazione), attesa la perentorietà (art. 291 c.p.c.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità (art. 153 stesso codice) e non rinnovabilità di tale termine.

Cass. civ. n. 2881/2002

L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello, l'appellato si era regolarmente costituito, mentre nell'epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell'attività difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).

Cass. civ. n. 11688/2001

Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile.

Cass. civ. n. 7360/2001

Allorché il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ovvero, nel rito del lavoro, dell'art. 421 c.p.c.), la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo sul presupposto della omissione, della nullità o dell'inesistenza della prima, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contradditorio occorre aver riguardo esclusivamente alla situazione processuale determinatasi per effetto dell'ordine del giudice; sicché, ove questo sia rimasto ineseguito, il vizio ha un rilievo autonomo ed assorbente, mentre non spiega alcuna rilevanza la circostanza che l'intervento ordinatorio del giudice sia eventualmente frutto di un'erronea valutazione per essere stata la rinnovazione della notificazione disposta in presenza di un contraddittorio già integro.

Cass. civ. n. 4529/2000

Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 c.p.c. — da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto — con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma. (Nella specie l'estinzione era stata eccepita con l'atto di appello dal convenuto, rimasto contumace in primo grado a seguito della notificazione rinnovata fuori termine e affetta da nullità).

Cass. pen. n. 1444/1998

L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per sé stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 7617/1997

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza», ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione.

Cass. civ. n. 10852/1996

La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in esame, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione.

Cass. civ. n. 8777/1995

La nullità della notificazione della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario. (Nel caso di specie la notificazione è stata effettuata nello studio professionale del coniuge convivente e la copia è stata consegnata al cognato della persona citata in giudizio).

Cass. civ. n. 1242/1995

La disposizione generale dell'art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, è applicabile anche nel giudizio di legittimità.

La disposizione generale dell'art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicato in caso di notificazione omessa o inesistente, come nel caso di mancata consegna dell'atto al destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato.

Cass. civ. n. 1104/1995

La dichiarazione di contumacia non è impedita dal fatto che l'udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall'ufficio dopo l'iscrizione della causa a ruolo e dal fatto che vi sia stato un rinvio d'ufficio, essendo onere del convenuto che non provveda esso stesso all'iscrizione a ruolo, di accertarsi della sorte della causa.

Cass. civ. n. 912/1995

Nel caso in cui una parte, benché regolarmente costituita, sia stata dichiarata, per errore, contumace, ciò non comporta alcun vizio della sentenza, quando l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Ne consegue che, dovendo la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto ad un ricorso che si limiti alla deduzione dell'erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato all'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della lite, vale a dire quali evenienze processuali sarebbero derivate, come potenzialmente idonee a determinare una diversità dell'esito suddetto, dalla corretta soluzione della questione, così da consentire alla corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.

Cass. civ. n. 4052/1994

Qualora in appello non sia stata ordinata, in contrasto col disposto dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di gravame — nullo perché eseguito in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 c.p.c. — la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado — in sede di esame della relativa questione che, essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale ad ogni altra —, deve pronunciare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado.

Cass. civ. n. 4105/1993

L'art. 291, primo comma, c.p.c. autorizza il giudice a disporre la rinnovazione della notifica della citazione quando il convenuto non si sia costituito in giudizio ed esista un vizio che importi nullità della notifica della citazione. Ne consegue che la possibilità che il convenuto non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (così come invece disposto con norma di carattere eccezionale dall'art. 663, primo comma, c.p.c.) non legittima la rinnovazione della citazione.

Cass. civ. n. 8122/1990

Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l'udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., è necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell'art. 70, comma secondo, att. c.p.c.

Cass. civ. n. 6563/1990

La dichiarazione di contumacia, formalizzando una situazione di disinteresse della parte per il giudizio, è strumentale all'attivazione di meccanismi sollecitatori di possibile revisione di tale atteggiamento in relazione all'evoluzione del rapporto processuale, onde risponde ad un interesse della parte che non si costituisce e che deve potersi avvalere di meccanismi siffatti; mentre, se la parte che si sia costituita viene illegittimamente dichiarata contumace, da tale decisione può derivarle pregiudizio nella sola misura in cui le vengano inibite attività processuali che sarebbe stato suo diritto compiere. Consegue che la parte la quale, nonostante la illegittima dichiarazione di contumacia, sia stata presente nel giudizio e posta concretamente in condizione di esercitare i suoi poteri e le sue facoltà, non può invocare una inesistente (ancorché erroneamente dichiarata) contumacia, per ottenere una rimessione in termini che le consenta di superare le conseguenze dell'inerzia mantenuta pur in presenza di detta concreta condizione di partecipazione al processo.

Cass. civ. n. 4926/1990

Con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio del convenuto o appellato, nei confronti del quale il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notifica, occorre distinguere — anche nel rito del lavoro — a seconda che l'ordine di rinnovazione sia rimasto del tutto ineseguito o adempiuto oltre il termine perentorio all'uopo fissato dal giudice: nella prima ipotesi — in cui il processo non può proseguire per mancanza del contraddittorio — alla causa estintiva (artt. 291 e 307 c.p.c.) si sovrappone una nullità e, se il giudice non ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il processo è giunto sino alla sentenza, il convenuto o appellato che non vi ha partecipato può dedurre il vizio in sede d'impugnazione; nella seconda ipotesi, invece, in cui il contraddittorio è stato instaurato, sia pure da un atto viziato dall'inosservanza del termine perentorio, l'estinzione non si sottrae alla disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., sicché, se il processo è proseguito sino alla pronuncia della sentenza, non è ravvisabile nullità e l'estinzione non può essere dedotta nel successivo grado del giudizio.

Cass. civ. n. 4916/1985

Accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, che deriva invece dalla mancata costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, circa la notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.

Cass. civ. n. 6440/1983

Il provvedimento di riunione di cause distinte, non incidendo sull'autonomia dei singoli giudizi, comporta che la situazione di contumacia della parte convenuta in uno di essi non resta esclusa dalla circostanza che la stessa parte sia regolarmente costituita in altro giudizio.

Cass. civ. n. 3189/1983

Qualora la citazione sia stata regolarmente notificata, la mancata costituzione del convenuto dà luogo alla dichiarazione della sua contumacia, non impedita né dal fatto che la data dell'udienza indicata in citazione sia diversa da quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, posto che il vizio di questo atto non può essere rilevato per l'avvenuto raggiungimento del suo scopo, e cioè della concreta acquisizione degli atti di causa dall'ufficio del giudice adito, né dalla circostanza che la causa, da un'udienza anteriore a quella stabilita in citazione, erroneamente fissata per inesatta indicazione nella nota di iscrizione a ruolo, sia stata rinviata d'ufficio, non essendo stata tenuta tale udienza, ad altra, successiva a quella prevista nell'atto introduttivo, in quanto rappresenta onere del convenuto, che non provveda egli stesso all'iscrizione a ruolo, accertarsi della sorte della causa e non è a lui dovuta, se non costituito in giudizio, alcuna comunicazione, di ufficio o di parte, di eventi o provvedimenti capaci di influire sul corso del procedimento (artt. 168 bis c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c.).

Cass. civ. n. 5223/1980

Nel caso di mancata costituzione del convenuto per vizio importante la nullità della notificazione della citazione, il giudice istruttore, che dispone ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notificazione stessa in diverso luogo, deve verificare la regolarità del termine a comparire indicato nella citazione, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., con riguardo al luogo ove è stata eseguita la notificazione nulla, e non già rispetto al diverso luogo ove sarà eseguita la notificazione da rinnovare. Rinnovata la notificazione, poi, la verifica del giudice istruttore riguarderà la congruità del termine indicato nell'atto di citazione nuovamente notificato, con riguardo al luogo ove la notificazione è avvenuta. (Nella specie, la notificazione nulla era stata eseguita in Italia, con termine a comparire superiore a quello stabilito nell'art. 163 bis citato per le notificazioni da eseguire su territorio nazionale, ma inferiore a quello stabilito per le notificazioni all'estero, e la nuova notificazione era stata eseguita all'estero, con indicazione, in citazione, di diverso e regolare termine di comparizione. La corte, enunciato il principio di cui in massima, ha respinto la tesi della non rinnovabilità della notificazione ex art. 291 citato per nullità della citazione, data dall'indicazione, nella citazione stessa, di un termine minore di quello stabilito per le notificazioni all'estero).

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Consulenze legali
relative all'articolo 291 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Domenico chiede
giovedì 21/04/2011 - Campania
“Buon giorno,
nell'ambito di un processo civile ho sollevato una delicata eccezione di decadenza dall'azione in quanto l'atto di citazione IN RINOTIFICA è pervenuto al mio cliente oltre l'anno di decadenza che la legge prescrive per l'esercizio della relativa azione.
E' pur vero che l'atto di citazione in rinotifica è stato imposto dal giudice il quale ha rilevato la non costituzione del convenuto in prima udienza e per questo dovrebbe sanare ex tunc le nullità esistenti ma la prima notifica non è MAI pervenuta al mio assistito benchè controparte l'abbia correttamente consegnata all'Ufficio Postale previa autorizzazione del Consiglio di appartenenza.
Io considero la prima notifica come INESISTENTE e come tale non può correttamente instaurare un regolare processo.
Gradirei un vs confronto”
Consulenza legale i 22/04/2011

E' pacifico che la nullità della notificazione è sanata, con effetti ex tunc, dalla rinnovazione dell’atto e dalla costituzione del convenuto ex art. 293 del c.p.c. (vedi Cass. civ., 13.11.1989, n. 4789; Cass. civ., 27.2.1989, n. 1048); ed è altrettanto pacifico che la rinnovazione non può essere disposta in caso di notificazione inesistente, su cui si veda Cassazione civile, sez. III 02/02/1995, n. 1242 così massimata: “La disposizione generale dell'art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicato in caso di notificazione omessa o inesistente”. Si precisa a questo riguardo che “la notificazione di un atto del processo può dirsi giuridicamente inesistente nella ipotesi in cui o manchi del tutto, ovvero risulti compiuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (in modo tale, cioè, da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico sotto il profilo della corrispondenza all'atto tipico delineato dalla norma), risultando, per converso, soltanto nulla (con conseguente suscettibilità di sanatoria o rinnovabilità ex art. 291 c.p.c.) qualora risulti effettuata in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario” in Cassazione civile, sez. II 26/11/1998, n. 12002.


Valpet72 chiede
lunedì 06/12/2010

“Cosa accade se il giudice, limitandosi ad autorizzare l'attore alla rinnovazione della notificazione nulla (sollecitata dall'attore stesso) e a fissare la nuova udienza, non provvede a fissare all'attore un termine perentorio per procedere alla rinnovazione, come invece prescritto dall'art. 291 c.p.c.?
Grazie.”

Consulenza legale i 15/12/2010

Ai sensi dell’art. 291 del c.p.c. se il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità nella notificazione della citazione, dispone la rinnovazione della stessa, fissando apposito termine perentorio per procedervi (art. 153 del c.p.c.). La parte onerata deve quindi ottemperare all'ordine del giudice nel termine indicato, o, in mancanza, tempestivamente. Infatti, se il termine non dovesse essere stato fissato, può considerarsi, comunque, implicitamente applicabile l’art. 163 bis c.p.c. in ossequio al quale “Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Dalla data nella quale è stata fissata la nuova udienza, occorre computare a ritroso i suddetti termini ed entro il giorno così individuato procedere alla rinnovazione della notifica, pena, in caso di mancato rispetto del termine, l’estinzione del giudizio in base al combinato disposto dell'art. 291 del c.p.c., ultimo comma, e art. 307 del c.p.c., comma 3.