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Articolo 171 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Verifiche preliminari

Dispositivo dell'art. 171 bis Codice di procedura civile

(1)Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Note

(1) Disposizione introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 171 bis Codice di procedura civile

La riforma Cartabia ha aggiunto, tra gli altri, anche la presente norma al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione, maggior efficienza e sinteticità delle procedure.

Si tratta di una sorta di norma quadro per la fase introduttiva del processo civile, volta a disciplinare le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a svolgere prima dell’udienza.
Nel rispetto della finalità a cui sopra si è fatto cenno, si è ritenuto opportuno prevedere che, scaduto il termine di cui all’art. 166 del c.p.c. per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore debba comunque procedere entro un termine ravvicinato, ovvero i successivi quindici giorni, a tutte le verifiche d’ufficio che, nel loro insieme, risultano funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio.

In particolare, per quanto concerne la tipologia dei controlli richiesti al giudice, come risulta specificatamente da questa stessa norma, gli stessi riguardano i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell’atto di citazione e relative sanatorie), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 171, terzo comma (dichiarazione di contumacia), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamate in causa del terzo), 291 e 292 (contumacia).
Aggiunge la norma che, sempre entro il medesimo termine, il giudice istruttore deve indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda (e in specie dunque all’avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione) e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato.

Nel caso in cui il giudice abbia ad effettuare rilievi e ad assumere provvedimenti in ordine a tali profili, gli stessi sono poi trattati dalle parti nelle memorie integrative di cui all’art. 171 ter del c.p.c..

Quando pronuncia i provvedimenti sopra indicati il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’art. 171 ter del c.p.c. per le memorie integrative e di completamento della trattazione.
In ogni caso, anche se non provvede ai sensi del secondo comma, il giudice può confermare o anche differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza; trattasi di previsione volta a consentire al giudice di organizzare meglio il proprio ruolo e non dissimile da quella del previgente quinto comma dell’art. 168 bis del c.p.c., soppresso con la Riforma Cartabia.
Naturalmente, in tal caso i termini indicati per le memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c. non potranno che farsi decorrere dalla data della nuova udienza.

Infine, l’ultimo comma della norma precisa che il decreto del giudice debba essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

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