(massima n. 1)
A norma dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella previsione del “possibile recupero anche di atti affetti da difetto di rappresentanza”, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza in giudizio o per il rilascio della necessaria procura o autorizzazione, salvo che si sia avverata una decadenza; in applicazione di tale principio, ed al fine di evitare di porre nel nulla lo strumento di recupero posto dal citato art. 182 c.p.c, l'originario difetto di idoneo mandato ai sensi dell'art. 77 c.p.c. ben può essere emendato per iniziativa del soggetto legittimato, ancorché non ci sia stata cioè assegnazione di termine all'uopo da parte del giudice e prescindendo dall'apprezzamento di questi circa la possibilità dell'eventuale sanatoria del difetto della rappresentanza processuale, con la conseguenza che la tempestiva convalida e ratifica del ricorso in appello e del mandato al difensore effettuata autonomamente dalla parte all'udienza, nel giudizio di appello, impedisce il verificarsi della decadenza dall'impugnazione.