Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni(1) senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.](2) (3).
Note
(1)
Si precisa che il termine previsto dalla norma in analisi per l'efficacia del pignoramento ha una diversa decorrenza a seconda delle varie forme di espropriazione: per l'espropriazione immobiliare il termine decorre dalla notifica dell'atto di cui all'art. 555 del c.p.c. o dalla trascrizione dello stesso, a seconda che si ritenga l'uno o l'altro essenziale. Nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dal giorno del compimento delle relative operazioni; nell'espropriazione presso il terzo, dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 del c.p.c.. L'orientamento dottrinale dominante ritiene che l'inefficacia ex 497 debba essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. Diversamente, secondo parte della giurisprudenza può essere rilevata d'ufficio.
(2)
L'inefficacia del pignoramento non produce come conseguenza l'invalidità del precetto. Invero, effettuato il pignoramento, il termine per la validità del precetto resta sospeso e, pertanto, se il pignoramento perde efficacia successivamente alla sua effettuazione, si potrà utilizzare il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento. Si parla di tempo residuale perché i novanta giorni di efficacia del precetto si sospendono e non si interrompono.
In aggiunta a quanto detto, è opportuno indicare che il termine di novanta giorni, previsto da tale articolo, viene sospeso nel caso in cui in tale periodo venga proposta opposizione agli atti esecutivi (v. 628). Il termine, poi, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.
In aggiunta a quanto detto, è opportuno indicare che il termine di novanta giorni, previsto da tale articolo, viene sospeso nel caso in cui in tale periodo venga proposta opposizione agli atti esecutivi (v. 628). Il termine, poi, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.
(3)
Comma così modificato dall'art. 13 co. 1 lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Per l'applicazione della disposizione, v. art 23, co. 6 del medesimo D.L. 83/2015.