(massima n. 1)
L'art. 182 cod. proc. civ. non costituisce norma eccezionale ed č suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile nel caso in cui la parte abbia mancato di fornire la prova della "legitimatio ad causam", sebbene la stessa sia stata prospettata in modo coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.