Facoltà di proporre domande in giudizio (per il proprio patrocinato)
Di regola, le parti non hanno la capacità di stare in giudizio e compiere gli atti processuali relativi allo svolgimento dell'azione: tale capacità spetta, invece, al difensore. Solo in casi eccezionali la parte può stare in giudizio personalmente, ad esempio nelle cause il cui valore non eccede 516,46 €.