(massima n. 1)
Il nuovo testo dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma. (Principio affermato relativamente a fattispecie di nullità della procura alle liti, per difetto di certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del conferente, in giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).