(massima n. 1)
La legittimazione "ad processum", riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, č questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la tardivitą della prova della qualitą di legale rappresentante di una persona giuridica, offerta nella memoria di replica istruttoria di cui all'art. 184 c.p.c.).