(massima n. 1)
In caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto — in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, c.p.c. — a formulare l'invito a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, venendo la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, a sanare ex tunc la irregolarità della costituzione.