(massima n. 1)
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio ed in sede d'impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, comporta che egli deve verificare soltanto se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, non anche che il giudice sia tenuto a svolgere di sua inziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un'agenzia territoriale per l'edilizia residenziale del Lazio, rilevando che la stessa aveva agito in persona del direttore generale, organo al quale l'art. 11 della legge reg. del Lazio 3 settembre 2002, n. 30 attribuisce il potere di promuovere e resistere alle liti).