(massima n. 1)
In tema di fallimento in estensione, la nullitā dell'istanza ex art. 147, comma 4, l.fall., in quanto proposta personalmente dal curatore, non č suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., la quale presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, non trovando quindi applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016).