(massima n. 1)
A norma dell'art. 182 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice č tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullitą della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullitą della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l'inammissibilitą del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).