(massima n. 1)
La falsitā materiale della procura alle liti non č riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invaliditā assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validitā dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilitā di sanatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018).