(massima n. 1)
La mancanza al momento della decisione in grado di appello dei documenti attestanti l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio per il comune, che abbia proposto l'impugnazione, impone al giudice del gravame di dichiararne l'inammissibilità, senza che il collegio sia tenuto ad assegnare un termine o a rimettere la causa in istruttoria — quando manchi un'istanza di parte — al fine di consentire l'acquisizione di quei documenti, in quanto tale regolarizzazione è contemplata dall'art. 182 c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria ed in relazione ad un potere discrezionale del giudice, e senza che la produzione per la prima volta in sede di legittimità valga a sanare retroattivamente l'irregolarità del precedente giudizio di appello conclusosi con la declaratoria di inammissibilità. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 182 c.p.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla previsione di una facoltà, non di un obbligo del giudice di disporre la regolarizzazione del difetto di autorizzazione, vertendosi in tema di onere di una parte, alla cui inosservanza si correla il diritto dell'altra parte di chiedere l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità del gravame.