(massima n. 2)
L'art. 1443 c.c., secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (incombendo al solvens l'onere di provare l'eventuale vantaggio ricevuto dall'incapace e la relativa misura), si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato personalmente dall'incapace, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione.