(massima n. 1)
Qualora non sia stata prodotta da parte dell'appellato fallimento l'autorizzazione del giudice delegato al curatore a stare in giudizio, la possibilitā di sanare il difetto di capacitā processuale mediante la successiva produzione dell'autorizzazione č preclusa quando il giudice di appello abbia rilevato il difetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., dichiarando la contumacia del fallimento. In sede di legittimitā non č consentito produrre documentazione attestante il tempestivo rilascio dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, dati i limiti al deposito di documenti fissati dall'art. 372 c.p.c., né č sindacabile il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di rimettere gli atti all'istruttore per l'acquisizione dell'autorizzazione a stare in giudizio che non sia stata tempestivamente prodotta.