(massima n. 1)
L'art. 182 c.p.c. secondo cui «il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi» e secondo cui lo stesso giudice istruttore «quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione» può assegnare alle parti un termine per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata. Consegue che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorché non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio.