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Articolo 38 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 38 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.

Note

(1) Articolo introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia (modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), il quale ha disposto altresì (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 38 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La "Riforma Cartabia" ha riconosciuto al minore una centralità sostanziale e processuale.
Gli istituti inerenti al diritto di famiglia, infatti, devono essere volti tutti alla tutela degli interessi dei figli minori, passando da un'ottica volta a tutelare "l'interesse dei minori" ad una tesa a garantire i veri e propri "diritti del minore". Questo obiettivo di tutela del "best interest of the child" passa attraverso l'istituzionalizzazione del possibile conflitto di interessi tra genitori e figli, che può pregiudicare gli interessi dello stesso nel contesto della crisi familiare.
La “Riforma Cartabia” ha posto al centro dei propri obiettivi la tutela degli interessi - sia sostanziali che processuali - del figlio minore. In tal senso, è stata potenziata la figura del curatore speciale del minore, il quale provvede alla cura degli interessi del minore, nel rispetto della piena tutela giurisdizionale garantita dall’art. 111 Cost.
La nomina del curatore speciale è una risposta alla necessità, sentita dal legislatore della riforma, di garantire una effettiva rappresentanza al minore. Si assiste, di fatto, ad un epocale cambiamento del rapporto esistente tra il soggetto minorenne ed il processo, con riferimento in particolare ai diritti della personalità e alla relazione familiare.
Il curatore speciale deve aiutare il minore ad esprimere il proprio punto di vista all’interno del processo, informandolo in merito allo stesso e assicurandosi che sia stato compresa la dinamica degli accadimenti, anche con riferimento alla gestione della prole. Risulta quindi evidente la fondamentale valorizzazione che il legislatore riconosce al ruolo del “nuovo” curatore speciale, che deve peraltro curare la propria formazione e specializzazione in maniera multidisciplinare e aggiornata, senza subire condizionamenti esterni ed adempiendo al proprio mandato con correttezza e realtà.
In tal senso, il Capo I del D. Lgs. 149/2022 contiene rilevanti modifiche al Codice Civile e alle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie dirette, in primo luogo, a riordinare la disciplina di istituti inerenti al diritto di famiglia, con riferimento, in particolare, alla disciplina di quelli inerenti alla tutela del superiore interesse dei figli minori.
Il nuovo art. 473 bis 8 del c.p.c., espressamente, ha previsto che il curatore speciale del minore proceda al suo ascolto. Si tratta di previsione assai importante, destinata a creare un rapporto di maggior fiducia tra il minore e il suo “avvocato”, una differente forma di partecipazione, rispondente al principio generale contemplato dall’articolo 315 bis, comma 3, c.c., per il quale “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. Il curatore individuerà quali interessi del minore (best interests of the child) deve rappresentare in giudizio, lasciando poi che sia il giudice a bilanciarli con altri interessi in gioco. Un'opera di bilanciamento che non dovrebbe muovere dalla considerazione che si debba individuare prioritariamente un interesse "superiore" agli altri.

Manca, allo stato, una specifica disciplina che individui altresì i requisiti per potere essere nominato curatore speciale, incarico che richiede ampia professionalità ed un approccio non solo strettamente giuridico. Al contrario, l’art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto il nuovo art. 38 ter disp. att. c.c., che individua le cause di incompatibilità con il ruolo di curatore. Ai sensi della disposizione qui commentata, infatti, non possono assumere l’incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d’ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
Tale divieto si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.
È evidente, in conclusione, come la riforma rafforzi e ampli la figura del curatore speciale, che assume attualmente il ruolo di rappresentante legale e difensore tecnico del minore, volendo assicurare il pieno contraddittorio tra le parti, superando le irragionevoli precedenti disparità di trattamento processuale.

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