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Articolo 197 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Dispositivo dell'art. 197 Codice di procedura civile

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori (1).

Note

(1) Per il rispetto del principio del contraddittorio, la convocazione del consulente tecnico d'ufficio su invito del presidente del collegio richiede anche la presenza delle parti, attraverso i loro difensori e consulenti. Questi hanno però l'obbligo di ritirarsi prima che il giudice deliberi la decisione nel segreto della camera di consiglio.

Ratio Legis

Lo scopo della norma in commento è evitare che la causa sia rimessa in fase istruttoria per la rinnovazione della consulenza.

Spiegazione dell'art. 197 Codice di procedura civile

La convocazione del c.t.u. per prendere parte alla discussione ed esprimere pareri viene affidata alla discrezionalità del presidente del collegio giudicante, il quale può ritenere necessario assumere chiarimenti dall'ausliario onde evitare di rimettere la causa in istruttoria per rinnovare la consulenza.

Tale convocazione deve svolgersi in contraddittorio con parti, loro difensori e consulenti tecnici e del parere reso dal c.t.u. va redatto processo verbale ex art. 195 del c.p.c..

Il Presidente del collegio può ritenere opportuno chiamare il consulente per colmare intrinseche lacune della sua relazione oppure per chiedergli di fornire risposta a rilievi critici dei c.t.p. di parte.

Dopo che il c.t.u. è stato ascoltato, parti, consulenti e difensori devono allontanarsi prima che abbia inizio la deliberazione della sentenza, la quale deve svolgersi in segreto ex art. 276 del c.p.c..

Massime relative all'art. 197 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17286/2013

E inibita al giudice l'assunzione d'ufficio, quale mezzo di prova, di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, che non rivesta né la qualità di testimone, né quella di consulente tecnico d'ufficio in quello stesso giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito fondata sui chiarimenti resi, in assenza di istanza di parte, dal c.t.u. nominato in diverso procedimento). (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 19/07/2006).

Cass. civ. n. 1595/1984

La presenza in camera di consiglio del consulente tecnico non è prescritta in maniera inderogabile ma è sufficiente che egli esprima per iscritto il suo parere, che va unito al processo verbale di udienza.

Cass. civ. n. 1668/1957

La convocazione del consulente tecnico in camera di consiglio perché fornisca chiarimenti ed esprima pareri in presenza delle parti costituisce oggetto di facoltà meramente discrezionale del presidente del collegio giudicante, il cui mancato esercizio non può configurarsi come vizio in procedendo.

Cass. civ. n. 72/1948

Se, con sentenza passata in giudicato, venga ordinato a due consulenti tecnici d'ufficio, che, in tempi diversi ed in mutata situazione di luoghi abbiano compiuto distinte indagini, di dare ciascuno, in particolare, chiarimenti su lacune, constatazioni, affermazioni e considerazioni personali, rimaste oscure e non ben giustificate nelle rispettive relazioni, ma può il giudice, senza violare la cosa giudicata, decidere la controversia, di carattere essenzialmente tecnico, basando il proprio giudizio sui soli chiarimenti offerti da uno dei due consulenti, non in grado di fornire le necessarie delucidazioni su parti non chiare della relazione dell'altro e senza averle effettivamente offerte.

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