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Articolo 377 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Intralcio alla giustizia

Dispositivo dell'art. 377 Codice Penale

(1)Chiunque offre o promette denaro o altra utilità(2) alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo(3).

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339(3).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].

Note

(1) Tale disposizione è stata nel tempo profondamente mutata, la l. 16 marzo 2006, n. 146 (art. 14, comma 1) ne ha addirittura mutato il nomen juris da subornazione in intralcio alla giustizia. Da ultimo si ricordi che l'art. 10, comma 8, della l. 20 dicembre 2012, n. 237 ha inserito il riferimento alla Corte penale Internazionale.
(2) La condotta incriminata consiste nell'istigazione, specificatamente indirizzata a commettere uno dei reati indicati dalla norma (dolo specifico), che deve avvenire mediante offerta o promessa di denaro o altre utilità, o anche minaccia o violenza. Quest'ultima ipotesi fino al 2006 non integrava la fattispecie in esame, ma al limite la fattispecie di cui all'art. 611. In ogni caso qualora il reato sia commesso, non troverà applicazione tale disposizione, in quanto l'agente risponderà di concorso nel reato istigato.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 14, comma 2, della l. 16 marzo 2006, n. 146.

Ratio Legis

La norma tutela il buon funzionamento della giustizia garantendo la genuinità delle acquisizioni probatorie, dal legislatore considerato un interesse talmente rilevante che derogare alla normale disciplina dell'istigazione, la quale infatti è priva di rilevanza penale qualora l'istigazione non venga accolta.

Spiegazione dell'art. 377 Codice Penale

Il presente delitto rappresenta una particolare ipotesi di istigazione (art. 115) a commettere falsità all'interno della testimonianza, perizia, interpretazione e nelle false informazioni al pubblico ministero.

La condotta di chi cerchi di indurre un soggetto a rendere la falsa dichiarazione integra il reato solamente quando vi sia un formale provvedimento del giudice di ammissione della prova testimoniale, e non prima.

Il forte arretramento della soglia di punibilità rispetto alla normale istigazione (in cui, per la rilevanza penale, è necessaria l'effettiva commissione del reato oggetto di istigazione), fa ritenere che ci si trovi al cospetto di un reato di pericolo astratto, in quanto, oltretutto, non vi è alcuna menzione in merito alla idoneità della condotta, come del pari non richiede alcun accertamento in merito alla concretezza del pericolo.

La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà dell'offerta o della promessa per raggiungere il fine ulteriore di indurre il testimone, il perito o interpreta alla falsità.

Massime relative all'art. 377 Codice Penale

Cass. pen. n. 20886/2025

La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen.

Cass. pen. n. 3812/2024

Si configura il delitto di intralcio alla giustizia ove siano rivolte intimidazioni verso la persona offesa in una fase processuale nella quale quest’ultima abbia già assunto la posizione di persona informata sui fatti, sicché sarà certamente sentita quale testimone.

Cass. pen. n. 2231/2024

Fra il delitto di corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e quello di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen., che contempla non solo l'ipotesi dell'istigazione unilaterale ma anche quella dell'accordo, prevale quest'ultimo, a meno che sia accertata la commissione della falsa testimonianza avuta di mira dall'agente, nel qual caso, non ricorrendo l'elemento negativo della fattispecie previsto dall'art. 377, comma secondo, cod. pen., è configurabile il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.

Cass. pen. n. 41449/2024

Il delitto di intralcio alla giustizia si configura anche quando le pressioni e le minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari siano comunque funzionali a indurre la persona a ritrattare allorché sarà acquisita la qualità di testimone in sede dibattimentale.

Cass. pen. n. 26255/2024

Il delitto di intralcio alla giustizia può essere integrato ove la condotta tipica sia posta in essere verso la persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento.

Cass. pen. n. 15657/2024

Il delitto di intralcio alla giustizia ricorre anche nell'ipotesi in cui la condotta tipica sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione.

Cass. pen. n. 6343/2024

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la decisione di condanna per il reato di violenza privata a fronte della contestazione del delitto di intralcio alla giustizia trattandosi di figure criminose che hanno in comune l'elemento della minaccia o della violenza funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente.

Cass. pen. n. 27382/2023

Integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia e fosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali", ancorché avesse reso informazioni solo in fase di indagini preliminari).

Cass. pen. n. 45002/2018

Il delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (Fattispecie relativa a condotta posta in essere nei confronti di persona esaminata ex art. 507 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 51824/2014

Integra il delitto di intralcio alla giustizia previsto dall'art. 377 cod. pen. in relazione alle ipotesi di cui agli art. 371-bis o 372 cod. pen., secondo la fase procedimentale o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di chi offre o nel promette denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza, anche quando l'incarico a questi affidato implica la formulazione di giudizi di natura tecnico-scientifica.

Cass. pen. n. 6297/2010

È configurabile il delitto di subornazione anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento. (Fattispecie relativa a condotta tenuta da membri di un'associazione di tipo mafioso nei confronti di persona vittima di estorsioni da parte del sodalizio criminale che aveva denunciato gli autori del fatto, consentendo, con le sue dichiarazioni, l'emissione di misure cautelari nei loro confronti).

Cass. pen. n. 1366/2007

L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 c.p. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante.

Cass. pen. n. 15789/2005

È configurabile il reato di subornazione di teste, aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale, e non quello di tentata concussione, qualora il pubblico ufficiale, profittando della sua posizione, prospetti al teste il conseguimento di un vantaggio altrimenti non conseguibile o conseguibile con maggiore difficoltà (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui un assessore comunale, sottoposto a procedimento penale, aveva tentato di ottenere dalla persona offesa la promessa di una ritrattazione di quanto da essa già dichiarato al P.M., facendole intendere che in compenso egli si sarebbe subito attivato perché venisse soddisfatto con sollecitudine un credito, altrimenti di difficile esazione, vantato dalla stessa persona offesa nei confronti del Comune).

Cass. pen. n. 37503/2002

Ai fini della configurabilità del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone, ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p.

Nel delitto di subornazione non è configurabile il tentativo.

Cass. pen. n. 35837/2001

Ai fini della configurabilità del reato di subornazione di testimone (art. 377 c.p.), è irrilevante che il soggetto nei cui confronti è stata posta in essere la condotta vietata dalla norma incriminatrice abbia già reso la propria deposizione, non derivando da ciò la cessazione della qualità di testimone, la quale, invece, permane fino al momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso.

Cass. pen. n. 4062/1999

Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, secondo comma, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, sesto comma, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico.

Cass. pen. n. 2713/1997

Il delitto di subornazione (art. 377 c.p.) mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all'autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e (dopo la novella del 7 agosto 1992 n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371 bis c.p.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.). Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria» (secondo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all'originaria, precedente qualifica di «testimone»).

Cass. pen. n. 2055/1997

Il delitto di subornazione - che è un reato di pericolo - richiede (secondo l'attuale formulazione della previsione incriminatrice) che la persona verso la quale si dirige l'opera del subornatore, al momento dell'offerta o della promessa del danaro o di altra utilità, sia stata «chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria». (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato sosteneva che - tenuto conto delle modificazioni apportate al primo comma dell'art. 377 c.p. dal D.L. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992 - nella fase delle indagini preliminari non sarebbe «materialmente possibile commettere il reato di falsa testimonianza al P.M.», sicché non sarebbe configurabile il delitto di subornazione, poiché la persona offesa, dopo avere reso deposizione al P.M. come persona informata sui fatti, avrebbe «perduto ogni veste giuridica in attesa di assumere quella di teste al dibattimento», la Suprema Corte ha osservato che nel momento in cui l'imputato consegnò alla ragazza il danaro (promettendogliene altro in futuro), questa aveva già fornito informazioni al P.M. e, quale parte offesa, nella stessa fase delle indagini preliminari, poteva essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente così come poteva rendere a queste dichiarazioni spontanee e presentare memorie ex art. 90 c.p.p.; che anche dopo la deposizione già resa al P.M. ella non aveva certo perduto la qualità di parte offesa, cioè di persona informata sui fatti e - come tale - qualora avesse aderito agli allettamenti dell'imputato, ben avrebbe potuto commettere il reato di cui all'art. 371 bis c.p.).

Cass. pen. n. 616/1986

Il delitto di subornazione previsto dall'art. 377 c.p. è un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzate alla falsità giudiziale. La norma suddetta, sanzionando penalmente la sola istigazione alla falsità giudiziale eleva ad illecito penale il semplice attentato all'amministrazione della giustizia; non è, quindi, ravvisabile l'ipotesi del tentativo.

Cass. pen. n. 12016/1977

Perché si realizzi il reato di subornazione è necessario che il subornato assuma la qualità di testimone con la citazione, anche orale, dinanzi al giudice o al P.M. mentre non acquista tale qualità chi sia esaminato dagli organi di polizia giudiziaria di propria iniziativa e su delega del magistrato. Pertanto, le sollecitazioni a deporre il falso, rivolte a persone che possono essere chiamate a testimoniare davanti al magistrato, ma non ancora formalmente designate come testimoni, non sono punibili.

Cass. pen. n. 1360/1970

Il delitto di subornazione di testimone richiede che la persona verso la quale è diretta l'opera del subornatore abbia acquistato, al momento dell'offerta o della promessa del denaro, la qualità di testimone. Il testimone esercita una pubblica funzione, e va compreso fra i pubblici ufficiali ai sensi del n. 2 dell'art. 357 c.p. È però essenziale stabilire il momento in cui viene assunta detta qualità. È infatti in quel momento che si pone l'esigenza di tutelarne il prestigio, la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni. Nell'ipotesi di testimone penale la qualità di testimone viene acquistata con la notificazione dell'atto di citazione. Nel caso, invece, di testimone in giudizio civile la situazione è diversa, e diverse sono le conseguenze giuridiche che ne derivano. Per stabilire il momento in cui il testimone è legalmente investito di tale qualità è necessario tener presenti le disposizioni del codice di procedura civile. Attese, infatti, le disposizioni di cui agli artt. 244 e 245 del codice di rito civile, si evince che la qualità di teste nel diritto processuale civile la si acquista nel momento in cui il teste, dedotto dalla parte, viene con ordinanza del giudice istruttore ammesso a deporre. È in quel momento, in base al principio vigente del processo civile della acquisizione processuale, che il provvedimento di ammissione dei testimoni fa sorgere un diritto all'escussione. Pertanto, nel campo processuale civile, l'atto che investe la persona chiamata a testimoniare della qualità di teste non è l'intimazione a comparire, che può anche mancare, ma l'ordinanza del giudice, che ammette a deporre la persona indicata. Questo principio trova conferma nel fatto che il testimone può presentarsi al giudice civile anche spontaneamente, senza necessità di intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il generico invito a non presentarsi a deporre, accompagnato dall'offerta di somma di danaro, ma non dall'istigazione a commettere una falsità giudiziale, non costituisce il reato di subornazione.

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