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Articolo 327 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Attività investigativa del difensore

Dispositivo dell'art. 327 bis Codice di procedura penale

(1)1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro(2).

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici(3).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 7, della l. 7 dicembre 2000, n. 397 in luogo dell'abrogato art. 38 disp. att. del presente codice.
(2) Si tratta, sul piano deontologico, di un dovere dell'avvocato nei riguardi del proprio cliente se l'attività investigativa risulta essere necessaria per un efficace esercizio del diritto di difesa.
(3) L'autorizzazione a svolgere dette indagini è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale, certificata da regolare licenza (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

Ratio Legis

La disposizione in esame si inserisce in quella riforma dell'impianto codicistico atta a garantire una maggior tutela al diritto di difesa tecnica nel corso delle indagini preliminari, predisponendo un'accurata disciplina relativa alle indagini difensive.

Spiegazione dell'art. 327 bis Codice di procedura penale

Nel corso delle indagini preliminari, il diritto dell'indagato alla difesa tecnica può avvenire essenzialmente in tre modi:


  • attraverso la presentazione di memorie e richieste alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero;

  • attraverso lo svolgimento di indagini difensive.

Tramite tale ultima forma di assistenza, si cerca di garantire la regolarità formale degli atti e la genuinità dei suoi esiti, oltre ovviamente al diritto fondamentale dell'individuo ad usufruire di una difesa che possa evitargli conseguenze pregiudizievoli.

Ad ogni modo, la norma in commento stabilisce che sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, il difensore ha il diritto (ed il dovere deontologico) di raccogliere elementi di prova a favore del proprio assistito.

Si precisa inoltre che l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi e per qualsiasi stato e grado del procedimento.

Il difensore può a sua volta incaricare a tal fine un sostituto, investigatori privati e consulenti tecnici (qualora siano necessarie specifiche competenze).

Massime relative all'art. 327 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 44591/2018

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza del condannato nel caso in cui essa sia meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono, all'evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che spetta alla parte dedurre la decisività dell'atto d'indagine difensiva richiesto e l'utilità che si mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto).

Cass. pen. n. 13623/2017

È legittima l'istanza al giudice dell'esecuzione da parte del difensore, cui sia stato conferito mandato per compiere attività investigativa preventiva, di autorizzazione al prelievo di campioni da indumenti in giudiziale sequestro, finalizzata alla richiesta di revisione, a nulla rilevando l'eventuale irripetibilità dell'atto di indagine tecnica da compiere sui campioni medesimi, la cui utilizzabilità e rilevanza ai fini del giudizio è demandata al giudice della revisione.

Cass. pen. n. 9198/2017

In tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'ammissione al rito speciale; ne consegue che nell'ipotesi di giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'art. 438 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 41127/2013

L'art. 327 bis c.p.p., nell'attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito, non può essere interpretato come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione, nel senso, cioè di consentire la produzione di nuovi documenti, anche diversi ed ulteriori da quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione dei risultati del test del dna, eseguito nelle more del ricorso per cassazione, per il rifiuto degli imputati a sottoporvisi nei precedenti gradi di giudizio).

Cass. pen. n. 23706/2006

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari l'inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza, considerato che il principio della continuità investigativa trova applicazione anche con riguardo alla parte privata, con la conseguenza che — in virtù del combinato disposto degli artt. 327 bis, comma secondo, 442, comma primo bis, 419, comma terzo, 421, comma terzo e 391 octies c.p.p. — le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, costituire oggetto di indagini suppletive ed essere prodotte in limine e nel corso dell'udienza preliminare, fatto salvo il diritto delle controparti di esercitare il contraddittorio sulla prove non oggetto di preventiva discovery.

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