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Articolo 133 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Accompagnamento coattivo di altre persone

Dispositivo dell'art. 133 Codice di procedura penale

1. Se il testimone [194], il perito [221], la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato(1), il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita(2).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

[omissis]


__________________

(1) Il riferimento alla persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato è stato inserito dall’art. 26 della l. 30 giugno 2009, n. 85.
(2) Comma inserito dall'art. 7, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La disposizione in esame è atta ad ancorare l'accompagnamento coattivo ad un procedimento definito, evitando così che si trasformi in una vera e propria misura di privazione della libertà personale, priva di idonee garanzie.

Spiegazione dell'art. 133 Codice di procedura penale

Tra gli atti che sono manifestazione del potere coercitivo dell'autorità giudiziaria rientra l'accompagnamento coattivo di altre persone che non siano imputate (fattispecie disciplinata dall'art. 132).

La norma in commento indica nello specifico i presupposti per poter disporre con decreto motivato del giudice l'accompagnamento del testimone, del perito, del testimone, del consulente tecnico, dell'interprete, del custode, se non sono comparsi nonostante la regolare convocazione in udienza.

L'accompagnamento è disposto altresì solo quando non venga espresso un legittimo impedimento da parte della persona convocata. Va precisato che la medesima disposizione val anche per l'accompagnamento coattivo disposto dal pubblico ministero ex art. 377, comma 2 lett. c).

Per via della qualità rivestita le persone convocate e non comparse senza addurre un legittimo impedimento possono essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria, nonché alle spese causate dalla mancata comparizione, ma la condanna può essere revocata qualora il giudice ritenga fondate le giustificazioni poi addotte dall'interessato (art. 47 disp. att. cpp).

Il nuovo comma 1 bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022) prende in considerazione l’ipotesi della mancata comparizione del querelante all’udienza: in questo caso, l’accompagnamento coattivo non viene disposto poiché l’assenza del querelante in udienza integra la remissione tacita della querela (nei casi in cui questa è consentita), con l’estinzione del reato.

Ai sensi del comma 2, per quanto concerne le forme e le garanzie, si segue la disciplina dettata per l'accompagnamento coattivo dell'imputato di cui all'articolo precedente.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Si ritiene opportuno che si provveda alla modifica dell’art. 133 del codice di procedura penale (ossia la disposizione relativa all’accompagnamento coattivo di un testimone non comparso), prevedendo che – nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l’estinzione del reato per remissione tacita di querela – non si debba disporre relative l’accompagnamento coattivo.

Massime relative all'art. 133 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26925/2005

Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall'art. 366 comma secondo c.p., la condotta del perito che, nominato dal giudice per l'espletamento di un incarico, non compaia all'udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo dell'assenza, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito.

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Simone M. chiede
sabato 24/03/2018 - Marche
“Buongiorno, sono un Agente di Polizia Penitenziaria, in data 12/09/17(udienza rinviata più volte dal 2014) ero citato a comparire, in qualità di teste, ad udienza, per procedimento penale, in tribunale a Novara per fatti accaduti nel dicembre 2010.
La citazione del tribunale mi perviene tramite la segreteria del mio ufficio e non per raccomandata o altro.
In data 11/09/2018 mi ammalo, comunico ed invio certificazione medica attestante la malattia alla Segreteria della mia Direzione, la quale la gira alla cancelleria del tribunale di Novara, nella medesima giornata, della mia impossibilità a comparire in udienza nella giornata del 12/09/17.
Il Giudice sei giorni dopo mi manda comunicazione, tramite i Carabinieri del luogo dove abito, un decreto di accompagnamento coattivo per la successiva udienza del 12/04/18 e pena pecuniaria, per ingiustificata assenza ad udienza per mancata presentazione della documentazione(certificazione medica).
Prontamente mi informo con la segreteria del mio ufficio e di iniziativa invio a mezzo posta certificata tutta la documentazione nel caso mancante ( la Segreteria non ha inviato la certificazione medica).
In data 23/03/2018 il Tribunale di Novara mi comunica la variazione della data dell'udienza e conferma l'accompagnamento coattivo.
Come posso evitare di essere accompagnato dai Carabinieri?
E nel caso di accompagnamento coattivo la mia Direzione mi deve rilasciare il foglio di viaggio e la documentazione come se andassi da solo??!
Grazie distinti saluti.”
Consulenza legale i 28/03/2018
L’accompagnamento coattivo è previsto dagli articoli 132 e 133 del codice di procedura penale alla lettura dei quali si rimanda.

In particolare l’articolo 133 affronta il caso specifico del teste che, sebbene citato regolarmente dalla parte che intende sentirlo, non dà alcun riscontro.
Va subito detto che nel caso di specie ci troviamo difronte ad un atteggiamento parecchio rigido del Tribunale. Nella prassi infatti è raro che il giudice disponga l’accompagnamento coattivo già dalla seconda “chiamata” del testimone : il rimedio dell’art. 133 viene infatti applicato quale extrema ratio e non come regola usuale.
Per quanto attiene alla modalità attraverso la quale si può evitare di essere accompagnato coattivamente, va subito detto che sarebbe inutile fare riferimento alla notificazione della citazione: sebbene infatti questa sia pervenuta in modo anomalo (tramite la segreteria del suo ufficio), di fatto lei ne è venuto a conoscenza tanto da preoccuparsi di inviare la documentazione medica a supporto del suo legittimo impedimento.
Sarebbe piuttosto opportuno capire le ragioni per le quali, di fatto, la documentazione medica che lei ha inviato non è mai arrivata alla conoscenza del giudice: sembra davvero difficile ipotizzare che il Tribunale, se davvero avesse ricevuto la sua “giustificazione” avrebbe comunque proceduto a emettere l’ordinanza di accompagnamento coattivo. In tal caso infatti il suo sarebbe stato un impedimento “legittimo” che avrebbe escluso, come dice l’art. 133 c.p.p., l’applicazione dell’accompagnamento coattivo e dell’ammenda.
D’altra parte, in casi di specie non esiste uno strumento giuridico e/o previsto dal codice per rimediare all’errore del Tribunale.
In un caso simile, tanto più se teniamo conto dell’insuccesso delle pregresse comunicazioni col Tribunale, si consiglia di effettuare un accesso diretto presso la cancelleria del Tribunale facendo presente l’errore nel quale è incorso il giudicante nell’emettere l’ordinanza di accompagnamento.
In tal caso ben potrebbe infatti il Tribunale revocare l’ordinanza di accompagnamento coattivo emessa con la relativa ammenda, previa notificazione via PEC e/o raccomandata e/o tramite anche la segreteria dell’ufficio ufficio.
In alternativa e in caso di insuccesso della prima opzione si consiglia di far comunque presente la cosa in udienza, il giorno dell’escussione: va ricordato infatti che il Tribunale può in qualsiasi momento revocare l’accompagnamento coattivo e l’ammenda emessa.
Quanto invece al secondo quesito, a rigore sia in caso di accompagnamento coattivo che nel caso in cui lei sia legittimato a intervenire da solo all’udienza, la sua Direzione non dovrebbe rilasciarle il foglio di viaggio visto che le spese da lei sostenute sono a carico del soggetto chiamante che, nel caso di specie, può essere il Tribunale o la Procura della Repubblica.

Luciano chiede
martedì 15/03/2011 - Umbria

“Alcuni anni fa, feci una denuncia contro ignoti perché avevo effettuato un pagamento su internet senza poi aver ricevuto la merce acquistata. Ho ricevuto una lettera del Tribunale per presentarmi al processo. Visto che il processo si dovrà tenere a centinaia di km da dove vivo e visto che non mi conviene raggiungere il Tribunale, devo annullare il processo o posso semplicemente non presentarmi e il processo va avanti senza di me? Grazie”

Consulenza legale i 15/03/2011

Occorrerebbe una precisazione circa la sua posizione processuale e il capo d'imputazione.

Anche nel processo penale è previsto che l'imputato possa rimanere contumace. La persona offesa, invece è una parte processuale eventuale che può essere invitata a partecipare per essere sottoposta all'esame dibattimentale.

Essere citati come testimone nel processo penale comporta la nascita in capo al soggetto sia dell’obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte; sia dell’obbligo di presentazione anche nel caso in cui si ritenga di non sapere nulla di importante per il processo penale (art. 198 del c.p.p.). Qualora sussistano o sopravvengano delle ragioni che rendono estremamente difficile la presenza in udienza per l’espletamento del predetto dovere civico, il testimone deve avvisare per tempo l’Autorità Giudiziaria o la parte processuale che ha trasmesso la citazione, segnalando le motivazioni alla base dell’impedimento.

Va evidenziato che, nell’ipotesi in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza provare un legittimo impedimento, o qualora l’impedimento addotto venga ritenuto non legittimo, ai sensi dell’art. 133 del c.p.p. il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

È, comunque previsto il diritto ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato e ai testimoni non residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario spetta il rimborso delle spese di viaggio così come stabilito negli artt. 45-48 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Inoltre, secondo l’art. 71 l’indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, vengono corrisposte solamente su domanda degli interessati.