Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
- 1) medico-chirurgica;
- 2) industriale;
- 3) commerciale;
- 4) agricola;
- 5) bancaria;
- 6) assicurativa;
- 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense(1).
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 bis(2).
Note
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".