Cass. pen. n. 13106/2001
Non sussiste il reato di cui all'art. 381, comma I, c.p. qualora le parti apparentemente contrapposte, in favore delle quali l'esercente la professione legale presti contemporaneamente la propria opera, perseguano in realtà un unico e lecito fine ad esse comune, facendo difetto, in tal caso, l'evento tipico del suddetto reato, identificabile o nel nocumento arrecato al patrocinato o nel perseguimento di un fine illecito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse affermarsi la penale responsabilità di un avvocato il quale, dopo aver predisposto, per il promissario acquirente di un bene immobile, un atto di citazione per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica del preliminare di compravendita, aveva redatto, in favore del convenuto promittente la vendita, una comparsa di risposta in cui non si negava l'esistenza o la validità del suddetto preliminare, ma si allegava soltanto l'impossibilità di adempierlo a cagione di un provvedimento di sequestro conservativo gravante sull'immobile).
Cass. pen. n. 11424/1995
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 381 c.p. (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico), per stabilire l'identità o la diversità del procedimento, deve farsi non astratto riferimento ai criteri utilizzati per individuare la identità o diversità delle cause nel processo civile (parti, petitum, causa petendi ...), bensì concreto riferimento allo «stesso procedimento» nel quale si polarizzano interessi contrapposti tra le parti avverse. Alla luce del bene tutelato dalla norma, l'opposizione agli atti esecutivi appare un mero incidente all'interno del procedimento di esecuzione, cosicché deve considerarsi un segmento dello «stesso procedimento», irrilevante essendo a questi fini la natura del giudizio (esecutivo o di cognizione).
–
La fattispecie prevista dall'art. 381, comma 2, c.p. (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico) configura un reato istantaneo, in quanto la condotta vietata è l'assunzione del patrocinio o della consulenza, non già l'attività di patrocinio o di consulenza che, in conseguenza di tale condotta, viene successivamente esplicata. Ne consegue che il momento consumativo del reato va individuato nell'assunzione dell'incarico, ossia nel momento in cui viene conferito e accettato il mandato professionale.
Cass. pen. n. 4668/1995
Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o di consulenza infedele (art. 380 c.p.) e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.) è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche «le attività prodromiche» alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale.
Cass. pen. n. 391/1993
Poiché in dipendenza dell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 381 primo comma c.p., consistente nella tutela del normale funzionamento dell'attività giudiziaria, l'ambito del precetto penale deve essere definito alla stregua della distinzione tra strumentalità del processo e interesse sostanziale dello stato alla corretta amministrazione della giustizia, il reato stesso è configurabile solo quando le parti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito o quando l'oggetto e la finalità del giudizio siano tali da rappresentare formalmente e sostanzialmente interessi delle parti nella concretezza della loro conflittualità, di talché il bene giuridico protetto possa dirsi aggredito per il solo fatto che un unico patrocinatore assista parti contrarie; diversamente, laddove il momento dialettico del processo, di norma ma non sempre necessario, sia superato dalla convergenza degli interessi verso un unico lecito fine, non è sufficiente per l'integrazione del reato la sola contrapposizione formale ed esterna delle parti, non rilevando che al conseguimento del fine comune provveda un unico patrocinatore, perché in tal caso non v'è utilizzazione strumentale del processo per scopi ad esso estranei e quindi illeciti.
Cass. pen. n. 2123/1969
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 381, comma primo, c.p., è necessario che vi sia prestazione effettiva e concreta di patrocinio, che abbia o possa avere un'efficienza processuale immediata o anche mediata, anche se resti indifferente il modo con cui il fatto è commesso, e che vi siano «parti contrarie» nei confronti delle quali il patrocinio sia stato prestato. Per «parti contrarie» s'intendono quelle che versano in una situazione processuale, anche soltanto formalmente antagonistica, indipendentemente dalle dissimulate finalità che esse intendono eventualmente raggiungere per collusione o per altri occulti accordi, a differenza di quanto richiesto dal cpv. dell'art. 381 c.p. per il patrocinio successivo, in cui si parla di parti avversarie, cioè di parti che non versino, come nella ipotesi di cui al primo comma, in uno stato di contrapposizione formale, ma altresì in una situazione di reale conflitto d'interessi.