Tre sono i tipi di responsabilità a cui il consulente è soggetto: civile, penale e disciplinare.
Si parla di
responsabilità disciplinare in quanto il CTU appartiene normalmente ad un ordine professionale e la sua condotta può integrare anche violazione delle norme contenute nell’ordinamento professionale di categoria.
Dal punto di vista penale, l'articolo in esame richiama espressamente le norme dettate dal codice penale per i
periti, ovvero l’art. 314 c.p. e ss. (in materia di peculato), l’art.
art. 366 del c.p., applicabile per il caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti (l’
art. 63 del c.p.c. dice che il consulente ha l’obbligo di prestare il suo ufficio) ed infine l’
art. 373 del c.p., relativo al reato di falsa perizia o interpretazione.
Sotto il profilo della responsabilità civile, dottrina e giurisprudenza prevalenti ricostruiscono la fattispecie quale forma di
responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, la quale potrà essere fatta valere ex
art. 2043 del c.c. solo nel caso in cui il consulente tecnico incorra in
colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti.
Secondo un diverso ed isolato orientamento dottrinario, invece, la responsabilità civile di tale figura professionale deve considerarsi come conseguenza giuridica dell’inadempimento della sua
obbligazione (ex
art. 1218 del c.c.), a cui può applicarsi il principio di quella particolare forma di responsabilità definita da contatto sociale.
Ma la responsabilità che grava sul CTU non è soltanto quella legata agli atti da lui personalmente posti in essere, in quanto si ritiene che egli sia pure tenuto ad assumersi ogni responsabilità morale e scientifica in relazione all’opera di esperti a cui ha fatto eventualmente ricorso per il compimento di particolari indagini o per l’acquisizione di elementi di giudizio.
Si ritiene, invece, che l’
imperizia non possa mai essere fonte di responsabilità ex art. 64 c.p.c..
Passando adesso ad esaminare alcune ipotesi peculiari di responsabilità del consulente, è stato in giurisprudenza affermato che, nel campo della consulenza medico legale, incorre in responsabilità il consulente che si arresti a quanto riferito dal periziato, incombendo sul medesimo il dovere di verificare scientificamente le effettive condizioni fisiche della persona esaminata, attraverso un controllo obiettivo tale da poter giustificare medico-legalmente le proprie conclusioni.
Va, tuttavia, precisato che la previsione di un obbligo risarcitorio per gli eventi lesivi causati dal consulente medico-legale in occasione dell’espletamento del proprio incarico vale ad escludere l’operare degli altri criteri previsti dal nostro ordinamento in tema di valutazione della responsabilità professionale del medico.