Cass. civ. n. 8637/2020
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2015).
Cass. civ. n. 2971/2019
In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/02/2017).
Cass. civ. n. 19498/2015
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696, comma 3, c.p.c., esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva, sicché l'ordinanza, successivamente emanata, di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Cass. civ. n. 3911/2014
Le sentenze di accertamento possono avere ad oggetto diritti soggettivi o "status", non meri stati di fatto, anche se controversi, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica, sicché è inammissibile la domanda di accertamento dello stato dei luoghi e della consistenza di un immobile, questo accertamento non costituendo, di per sé, un "bene della vita", ma un diritto di natura processuale, da far valere nelle forme dell'accertamento tecnico e dell'ispezione giudiziale.
Cass. civ. n. 24726/2013
Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 cod. proc. civ. si sommano con il valore della domanda di merito proposta.
Cass. civ. n. 23575/2013
Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - così come risultanti dal testo dell'art. 696 cod. proc. civ. anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento. Ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.
Cass. civ. n. 6319/2006
Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.
Cass. civ. n. 15672/2005
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
Cass. civ. n. 6390/2004
In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi tamquam non esset poiché, pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio, (per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 (recte: 697 - N.d.R.) c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio), ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. È ritualmente acquisita la relazione rispetto alla quale la parte interessata non abbia immediatamente eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., nella prima istanza successiva al provvedimento dell'istruttore che ha dichiarato ammissibile il mezzo istruttorio, con la conseguenza che detta nullità non può essere fatta valere in sede di impugnazione, neppure dalla parte contumace nel precedente giudizio, atteso che il contumace non è ammesso a compiere attività oramai precluse, tra le quali rientra l'estinzione per decorso del termine del potere di deduzione della nullità.
Cass. civ. n. 12437/2000
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non è possibile pronunciare l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., posto che, instaurato il contraddittorio e affidato all'esperto l'incarico, non è prevista alcuna udienza per l'acquisizione e discussione dell'elaborato né alcuna attività d'impulso della parte; l'inerzia del consulente nell'adempimento dell'incarico deve essere risolta attraverso l'esercizio da parte del giudice dei suoi poteri di accelerazione rimozione e sostituzione e non addebitando alla parte, in termini sanzionatori sul procedimento, un'inerzia di cui non ha alcuna responsabilità processuale; conseguentemente, qualora, un ipotesi di omesso deposito della relazione nel termine, sia pronunciata l'estinzione del procedimento, tale provvedimento, emanato in totale assenza dei presupposti di legge, è inesistente e come tale denunciabile in ogni tempo con l'actio nullitatis o con gli ordinari mezzi di gravame e disapplicabile in ogni sede in cui dal medesimo si intendano trarre effetti processuali e sostanziali. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in un giudizio arbitrale, giustamente non si fosse tenuto conto dell'ordinanza estintiva ai fini di cui all'art. 2943, comma terzo c.c., così riconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione fino al deposito della relazione).
Cass. civ. n. 10201/2000
Una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte (e, dunque, anche in relazione alla causa del danno) se essa sia stata ritualmente acquisita al giudizio senza opposizione delle parti, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai compiti meramente descrittivi che, in quella sede, la legge gli affida.
Cass. civ. n. 3294/1999
L'istanza con la quale il produttore di un bene chiede l'accertamento tecnico preventivo dei vizi di esso, lamentati dall'utilizzatore, notificata, unitamente al decreto di udienza, al solo venditore del medesimo, non è atto idoneo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione del diritto dell'utilizzatore, surrogatosi nei diritti del compratore, al buon funzionamento del bene stesso, perché l'efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 c.c., di un giudizio conservativo, non deriva dalla domanda di tutela preventiva di chiunque dei successivi contendenti di un giudizio ordinario, ma soltanto se quella proposta è volta alla tutela dello stesso diritto la cui prescrizione è successivamente eccepita, e quindi se il giudizio di cui all'art. 696 c.p.c. è instaurato dal soggetto titolare del diritto di cui nel giudizio ordinario è eccepita la prescrizione. Né ai predetti fini interruttivi può soccorrere l'art. 1513 c.c., che consente sia al venditore che al compratore di chiedere la verifica della qualità o condizione della cosa nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., essendo richieste omologhe, ma volte a fini diversi, ed in particolare quella del venditore ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la garanzia di buon funzionamento e quindi a disconoscere, non a riconoscere, tale diritto del compratore.
Cass. civ. n. 696/1997
L'accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell'ambito dei giudizi conservativi di cui al primo comma dell'art. 2943 c.c. in quanto si strutturi come atto strumentale all'esercizio del diritto in prescrizione, ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, invece, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. non estrinseca l'indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto. (Nella specie, è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal debitore in funzione dell'immediato accertamento dell'esatto ammontare delle sue obbligazioni nei confronti del creditore).
Cass. civ. n. 3082/1994
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notifica del relativo ricorso e pedissequo decreto del presidente del tribunale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione che dura fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è domandato nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere.
Cass. civ. n. 12681/1991
Con riferimento ad istanza di accertamento tecnico preventivo, la competenza del presidente del tribunale cui sarà devoluta la causa di merito, secondo le previsioni degli artt. 693 e 696 c.p.c., non può trovare deroga in relazione alla pendenza davanti ad altro tribunale di una causa connessa, atteso che il rapporto di connessione assume rilevanza, ai fini della competenza, solo rispetto a controversie parimenti pendenti.
Cass. civ. n. 1182/1987
L'essenza dell'atto interruttivo della prescrizione risiede nell'idoneità dello stesso a rendere edotto il destinatario della volontà di chi lo compie di far valere un diritto nei suoi confronti. Pertanto, in caso di ricorso per accertamento tecnico preventivo preordinato all'esercizio di un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, se il soggetto nei cui riguardi esso è richiesto provvede a notificare ad un terzo, dal quale pretende a sua volta di essere garantito, un atto stragiudiziale col formale invito ad intervenire alle operazioni peritali e con la copia del verbale di ispezione giudiziale contenente la sua richiesta al giudice di un termine per estendere a detto terzo il contraddittorio del procedimento di istruzione preventiva, non può disconoscersi a tale atto efficacia interruttiva della prescrizione, stante la sua idoneità a portare a conoscenza del destinatario la volontà del notificante di avvalersi del risultato dell'indagine tecnica per il futuro riconoscimento del suo diritto alla garanzia nei confronti del destinatario medesimo.
Cass. civ. n. 5397/1983
In tema di accertamento tecnico preventivo, la valutazione del requisito dell'urgenza è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. In sede di accertamento tecnico preventivo, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato – disposta contra legem dal giudice od effettuata d'iniziativa del consulente – deve considerarsi tamquam non esset poiché, pur in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio. Onde una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio – per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. In tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice, pur non potendo tener conto delle considerazioni che il consulente – nominato in sede di accertamento tecnico preventivo – abbia formulato travalicando i limiti dell'incarico affidatogli, può tuttavia utilizzare, allorché l'accertamento del danno si compenetri nella stessa verifica dello stato dei luoghi nonché della qualità e della condizione delle cose, la parte descrittiva della consulenza (nella specie corredata da fotografie), prescindendo dal parere irritualmente espresso e valutando autonomamente – ancorché, nel risultato, in maniera concordante – le descrizioni contenute nella consulenza.
Cass. civ. n. 3281/1975
L'atto con cui si promuove un procedimento di accertamento tecnico preventivo del danno ha effetto interruttivo continuativo della prescrizione dell'azione di risarcimento, fino al momento del deposito della relazione, quando il danno, conseguenza del fatto lesivo, può dirsi concretamente manifestato.
Cass. civ. n. 2757/1960
L'accertamento tecnico preventivo, disposto a norma degli artt. 696 e ss. c.p.c. pur se non contenga la verifica dell'identità della cosa, offre sempre, attraverso la descrizione della cosa esaminata, utili elementi per stabilire l'identità della cosa, i quali possono anche, nel loro insieme, esaurire le esigenze della prova, specialmente quando nel corso del giudizio, l'altra parte si limiti ad una generica contestazione, non indicativa di alcuna specifica divergenza o diversità della cosa sottoposta ad esame di quella venduta. L'instaurazione di un procedimento di istruzione tecnica preventiva, avente carattere cautelare e conservativo, ha efficacia interruttiva della prescrizione.