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Articolo 696 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Dispositivo dell'art. 696 Codice di procedura civile

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697](1).

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica(2).

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni (3).

Note

(1) La Corte costituzionale è intervenuta a distanza di sei anni con due pronunce, la sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante e la sentenza 19 luglio 1996, n. 257 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sempre del primo comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.
(2) Tale comma è stato aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. La riforma ha infatti recepito l'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'accertamento tecnico deve comprendere ed includere tutti gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito. Ad oggi, grazie alla riforma, il giudice può chiedere al consulente tecnico di accertare le cause e l'entità del danno lamentato.
(3) Si precisa che secondo l'orientamento giurisprudenziale è ammissibile l'accertamento tecnico preventivo anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo possa ledere una posizione di diritto soggettivo. Diversamente, viene negata l'ammissibilità dell'atp nella diversa ipotesi in cui la situazione lesa non attenga ad un diritto soggettivo bensì ad un interesse legittimo.

Ratio Legis

La norma ha come scopo quello di fa verificare, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, lo stato dei luoghi o la qualità e condizioni di cose al fine di evitare che vengano disperse elementi di prova rilevanti nel futuro giudizio di merito.

Spiegazione dell'art. 696 Codice di procedura civile

L’accoglimento dell’istanza di accertamento tecnico preventivo presuppone che in essa il ricorrente illustri il periculum in mora ed il fumus boni iuris.
In considerazione dell’esplicito rinvio che la norma fa agli artt. 692 e ss. c.p.c., è necessario che l’istante indichi , con sufficiente determinatezza, l’oggetto della prova.

Ai sensi del 2° co., introdotto con L. 14.5.2005, n. 80, il consulente può essere incaricato anche di esprimere valutazioni in merito alle cause ed ai danni relativi all'oggetto della verifica; è stata al riguardo osservato che riconoscere tale ampliamento di poteri al consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, potrebbe comportare il rischio di uno svilimento delle funzioni giudiziali, considerato che al
perito viene attribuita proprio quella attività valutativa che dovrebbe essere propria del giudice.
In caso di inerzia del consulente e, dunque, di omesso deposito dell'elaborato entro il termine fissato dal giudice, la parte può sollecitare il giudice ad avvalersi dei suoi poteri di accelerazione, rimozione e sostituzione.

Va precisato che le prove documentali non possono costituire oggetto di accertamento tecnico preventivo,
considerato che per queste la parte ha possibilità di fare ricorso al diverso strumento del sequestro ex art. 670, n. 2 c.p.c.

Al termine del procedimento le spese di accertamento tecnico preventivo devono essere poste a carico del
Richiedente; qualora, poi, nel successivo giudizio di merito l'accertamento sia ammesso agli atti di causa dal giudice, anche tali spese saranno computate a carico dalla parte soccombente, fatta salva l'ipotesi della compensazione.

Massime relative all'art. 696 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8637/2020

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2015).

Cass. civ. n. 2971/2019

In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/02/2017).

Cass. civ. n. 19498/2015

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696, comma 3, c.p.c., esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva, sicché l'ordinanza, successivamente emanata, di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 3911/2014

Le sentenze di accertamento possono avere ad oggetto diritti soggettivi o "status", non meri stati di fatto, anche se controversi, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica, sicché è inammissibile la domanda di accertamento dello stato dei luoghi e della consistenza di un immobile, questo accertamento non costituendo, di per sé, un "bene della vita", ma un diritto di natura processuale, da far valere nelle forme dell'accertamento tecnico e dell'ispezione giudiziale.

Cass. civ. n. 24726/2013

Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 cod. proc. civ. si sommano con il valore della domanda di merito proposta.

Cass. civ. n. 23575/2013

Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - così come risultanti dal testo dell'art. 696 cod. proc. civ. anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento. Ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.

Cass. civ. n. 6319/2006

Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.

Cass. civ. n. 15672/2005

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.

Cass. civ. n. 6390/2004

In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi tamquam non esset poiché, pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio, (per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 (recte: 697 - N.d.R.) c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio), ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. È ritualmente acquisita la relazione rispetto alla quale la parte interessata non abbia immediatamente eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., nella prima istanza successiva al provvedimento dell'istruttore che ha dichiarato ammissibile il mezzo istruttorio, con la conseguenza che detta nullità non può essere fatta valere in sede di impugnazione, neppure dalla parte contumace nel precedente giudizio, atteso che il contumace non è ammesso a compiere attività oramai precluse, tra le quali rientra l'estinzione per decorso del termine del potere di deduzione della nullità.

Cass. civ. n. 12437/2000

Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non è possibile pronunciare l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., posto che, instaurato il contraddittorio e affidato all'esperto l'incarico, non è prevista alcuna udienza per l'acquisizione e discussione dell'elaborato né alcuna attività d'impulso della parte; l'inerzia del consulente nell'adempimento dell'incarico deve essere risolta attraverso l'esercizio da parte del giudice dei suoi poteri di accelerazione rimozione e sostituzione e non addebitando alla parte, in termini sanzionatori sul procedimento, un'inerzia di cui non ha alcuna responsabilità processuale; conseguentemente, qualora, un ipotesi di omesso deposito della relazione nel termine, sia pronunciata l'estinzione del procedimento, tale provvedimento, emanato in totale assenza dei presupposti di legge, è inesistente e come tale denunciabile in ogni tempo con l'actio nullitatis o con gli ordinari mezzi di gravame e disapplicabile in ogni sede in cui dal medesimo si intendano trarre effetti processuali e sostanziali. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in un giudizio arbitrale, giustamente non si fosse tenuto conto dell'ordinanza estintiva ai fini di cui all'art. 2943, comma terzo c.c., così riconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione fino al deposito della relazione).

Cass. civ. n. 10201/2000

Una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte (e, dunque, anche in relazione alla causa del danno) se essa sia stata ritualmente acquisita al giudizio senza opposizione delle parti, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai compiti meramente descrittivi che, in quella sede, la legge gli affida.

Cass. civ. n. 3294/1999

L'istanza con la quale il produttore di un bene chiede l'accertamento tecnico preventivo dei vizi di esso, lamentati dall'utilizzatore, notificata, unitamente al decreto di udienza, al solo venditore del medesimo, non è atto idoneo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione del diritto dell'utilizzatore, surrogatosi nei diritti del compratore, al buon funzionamento del bene stesso, perché l'efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 c.c., di un giudizio conservativo, non deriva dalla domanda di tutela preventiva di chiunque dei successivi contendenti di un giudizio ordinario, ma soltanto se quella proposta è volta alla tutela dello stesso diritto la cui prescrizione è successivamente eccepita, e quindi se il giudizio di cui all'art. 696 c.p.c. è instaurato dal soggetto titolare del diritto di cui nel giudizio ordinario è eccepita la prescrizione. Né ai predetti fini interruttivi può soccorrere l'art. 1513 c.c., che consente sia al venditore che al compratore di chiedere la verifica della qualità o condizione della cosa nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., essendo richieste omologhe, ma volte a fini diversi, ed in particolare quella del venditore ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la garanzia di buon funzionamento e quindi a disconoscere, non a riconoscere, tale diritto del compratore.

Cass. civ. n. 696/1997

L'accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell'ambito dei giudizi conservativi di cui al primo comma dell'art. 2943 c.c. in quanto si strutturi come atto strumentale all'esercizio del diritto in prescrizione, ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, invece, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. non estrinseca l'indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto. (Nella specie, è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal debitore in funzione dell'immediato accertamento dell'esatto ammontare delle sue obbligazioni nei confronti del creditore).

Cass. civ. n. 3082/1994

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notifica del relativo ricorso e pedissequo decreto del presidente del tribunale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione che dura fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è domandato nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere.

Cass. civ. n. 12681/1991

Con riferimento ad istanza di accertamento tecnico preventivo, la competenza del presidente del tribunale cui sarà devoluta la causa di merito, secondo le previsioni degli artt. 693 e 696 c.p.c., non può trovare deroga in relazione alla pendenza davanti ad altro tribunale di una causa connessa, atteso che il rapporto di connessione assume rilevanza, ai fini della competenza, solo rispetto a controversie parimenti pendenti.

Cass. civ. n. 1182/1987

L'essenza dell'atto interruttivo della prescrizione risiede nell'idoneità dello stesso a rendere edotto il destinatario della volontà di chi lo compie di far valere un diritto nei suoi confronti. Pertanto, in caso di ricorso per accertamento tecnico preventivo preordinato all'esercizio di un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, se il soggetto nei cui riguardi esso è richiesto provvede a notificare ad un terzo, dal quale pretende a sua volta di essere garantito, un atto stragiudiziale col formale invito ad intervenire alle operazioni peritali e con la copia del verbale di ispezione giudiziale contenente la sua richiesta al giudice di un termine per estendere a detto terzo il contraddittorio del procedimento di istruzione preventiva, non può disconoscersi a tale atto efficacia interruttiva della prescrizione, stante la sua idoneità a portare a conoscenza del destinatario la volontà del notificante di avvalersi del risultato dell'indagine tecnica per il futuro riconoscimento del suo diritto alla garanzia nei confronti del destinatario medesimo.

Cass. civ. n. 5397/1983

In tema di accertamento tecnico preventivo, la valutazione del requisito dell'urgenza è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. In sede di accertamento tecnico preventivo, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato – disposta contra legem dal giudice od effettuata d'iniziativa del consulente – deve considerarsi tamquam non esset poiché, pur in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio. Onde una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio – per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. In tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice, pur non potendo tener conto delle considerazioni che il consulente – nominato in sede di accertamento tecnico preventivo – abbia formulato travalicando i limiti dell'incarico affidatogli, può tuttavia utilizzare, allorché l'accertamento del danno si compenetri nella stessa verifica dello stato dei luoghi nonché della qualità e della condizione delle cose, la parte descrittiva della consulenza (nella specie corredata da fotografie), prescindendo dal parere irritualmente espresso e valutando autonomamente – ancorché, nel risultato, in maniera concordante – le descrizioni contenute nella consulenza.

Cass. civ. n. 3281/1975

L'atto con cui si promuove un procedimento di accertamento tecnico preventivo del danno ha effetto interruttivo continuativo della prescrizione dell'azione di risarcimento, fino al momento del deposito della relazione, quando il danno, conseguenza del fatto lesivo, può dirsi concretamente manifestato.

Cass. civ. n. 2757/1960

L'accertamento tecnico preventivo, disposto a norma degli artt. 696 e ss. c.p.c. pur se non contenga la verifica dell'identità della cosa, offre sempre, attraverso la descrizione della cosa esaminata, utili elementi per stabilire l'identità della cosa, i quali possono anche, nel loro insieme, esaurire le esigenze della prova, specialmente quando nel corso del giudizio, l'altra parte si limiti ad una generica contestazione, non indicativa di alcuna specifica divergenza o diversità della cosa sottoposta ad esame di quella venduta. L'instaurazione di un procedimento di istruzione tecnica preventiva, avente carattere cautelare e conservativo, ha efficacia interruttiva della prescrizione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 696 Codice di procedura civile

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Karim H. chiede
venerdì 15/02/2019 - Lazio
“Nel nostro appartamento si verificano infiltrazioni (con macchie vistore e muffa che interessano due bagni adiacenti) provenienti da un bagno situato al piano superiore. Il condòmino chiamato a risolvere il problema sostiene che si deve intervenire nei nostri bagni, visto che si romperebbero zone non rivestite da piastrelle, mentre nel suo bagno si dovrebbero rompere delle piastrelle. Noi crediamo, invece, che si debba intervenire lì dove c'è il problema, e non si può imporre a chi già subisce disagi di accollarsene ulteriori.
Nel caso in oggetto, inoltre, il danno proviene da un bagno risalente al 1970 (anno di costruzione della palazzina) che già in passato ha dato problemi, ragion per cui secondo noi ciò rappresenterebbe motivo di un intervento radicale.
A questo punto, il condòmino nostra controparte sostiene che le infiltrazioni potrebbero dipendere dalla colonna di scarico condominiale e non dal suo bagno, ma anche in questo caso il guasto si trova pur sempre nel suo appartamento, quindi non toccherebbe a lui permettere che si intervenga lì?
Inoltre, noi abbiamo chiesto che si proceda ad una ispezione tramite sonda, procedura che individuerebbe con esattezza dove e da cosa dipende il problema, evitando in tal modo di operare per tentativi con il rischio di dover aprire in più punti (sia che si intervenga al piano superiore che, eventualmente, nei nostri bagni). Finora la nostra proposta non è stata accettata adducendo il motivo che questo intervento avrebbe un costo.
Concludendo: siamo nel diritto di rifiutare che si intervenga nei nostri bagni? E, in caso negativo, possiamo pretendere l'uso della suddetta sonda (a spese del condominio o del condòmino, a seconda della causa accertata del problema) per ridurre al minimo necessario l'entità dell'intervento?”
Consulenza legale i 18/02/2019
In primo luogo, va premesso che il danno da infiltrazioni è ricompreso nell'ambito delle ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Per individuare chi debba pagare è dunque prima di tutto necessario individuare il custode dei beni dai quali il danno proviene.
Quindi, se il danno proviene da tubature relative ad una unità immobiliare di proprietà esclusiva (come, appunto, di un bagno), allora il responsabile sarà il titolare dell'abitazione di riferimento.
Se invece si tratta di tubature condominiali, la pretesa risarcitoria andrà avanzata nei confronti, appunto ,del condominio.

E’ pertanto fondamentale in tali casi accertare l’origine del danno in quanto chi lo ha subito deve provare sia la sua esistenza che il nesso di causalità.
Sul punto, secondo l’interpretazione maggioritaria della Suprema Corte “in tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, una volta accertata l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode, per sottrarsi alla responsabilità, provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo, mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso causale, per ottenere la condanna del custode, debba anche provare la pericolosità della cosa.” (Cass.Ord., 05/09/2016, n. 17625).

Nel caso in esame, non vi è certezza sull’origine del danno non essendo sicuro se provenga dalla tubatura relativa alla proprietà esclusiva oppure alla colonna di scarico condominiale.
In un caso del genere, riteniamo quindi sia opportuno informare formalmente l’amministratore di condominio in modo che si attivi per far ricercare l’origine del danno (ricerca la cui spesa, tra l’altro, spesso è coperta dalla stessa assicurazione condominiale).
Peraltro, nella giurisprudenza di Cassazione si riscontrano diversi orientamenti in ordine a cosa sia condominiale e cosa di proprietà esclusiva (in tema di tubature).
Secondo un orientamento, infatti: “ai sensi del l'articolo 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; […] in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'articolo 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva” (Cass. Civ. n. 19045/2010).
Mentre secondo un altro orientamento, “la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale” (Cass. n. 778/2012). Tuttavia, va tenuto presente che ultimamente parrebbe prevalere il primo orientamento in quanto anche nella pronuncia n.1027/2018 la Cassazione ha statuito che la braga è di proprietà del singolo appartamento.

Fermo quanto precede, dovendo andare ad accertare l’origine del danno è logico che si debba intervenire al piano superiore al Vostro appartamento e, di conseguenza, il Vs rifiuto appare del tutto legittimo. La risposta alla domanda deve dunque intendersi affermativa.
A tal proposito, di fronte ad una eventuale inerzia sia dell’amministratore e/o persistente atteggiamento di rifiuto del proprietario dell’appartamento del piano superiore, suggeriamo di intraprendere la via giudiziale dell’accertamento tecnico preventivo disciplinato dall’art. 696 c.p.c. che al secondo comma prevede espressamente che detto accertamento possa “comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica”.

Vincenzo L. chiede
lunedì 09/05/2016 - Abruzzo
“In luogo dell'esproprio, concessi ad un ente pubblico una servitù di passaggio su un mio terreno per l'attraversamento di una condotta fognaria che doveva collegare il vecchio al nuovo depuratore della mia città. La scelta della servitù la proposi perché il terreno in questione ha una estensione di 1ha, rientra in un comparto ed ha l'edificabilità diretta; l'esproprio avrebbe comportato la perdita di questo vantaggio. L'accordo per la cessione della servitù prevedeva l'interramento della condotta fognaria e la stessa non doveva ostacolare il transito di uomini e mezzi. Nel frattempo diedi incarico ad un tecnico di redigere un progetto per la lottizzazione dell'area. A lavori di attraversamento della condotta completati, vedono quest'ultima fuori terra per tutto il tratto con quote che variano da 50 a 150 cm e con abbondanti fuoriuscite di liquami non depurati sul terreno impedendomi di dare corso alla lottizzazione. Ho diffidato l'ente, tramite un avvocato, a sistemare i luoghi come da accordi sottoscritti davanti al notaio ed ho informato la procura degli sversamenti fognari. Successivamente, attraverso organi di stampa, si scopre un rimpallo di responsabilità tra l'ente al quale io ho concesso la servitù (che ha realizzato e gestisce il nuovo depuratore) ed un altro ente pubblico, con il quale io non ho mai avuto rapporti, che gestisce le acque reflue del Comune fino al vecchio depuratore. Io, dal mio canto, ho approfondito gli aspetti tecnici dell'attraversamento della conduttura e per un problema di quote questa non poteva essere interrata. Sono trascorsi diversi mesi e non si è attivato nessuno, salvo la procura che sta indagando. Il mio avvocato, con il supporto di perizie di parte e di copiosa documentazione, ha voluto citare sia l'ente al quale concessi la servitù che l'altro ente attraverso l'art.696 bis ma il ricorso è stato rigettato dal giudice il quale, nelle motivazioni, scrive che la reiezione del procedimento non preclude affatto la possibilità di proporre ricorso a termini dell'altra disposizione cautelare (696 ?) o al merito. Quindi oltre al giudizio ordinario, con il quale passerà un anno prima di entrare nel merito, come mi consigliate di agire per giungere il più rapidamente possibile ad una perizia del tribunale che accerti natura causa e quantità dei danni?
Grazie”
Consulenza legale i 15/05/2016
Il consiglio del Giudice avanti al quale è stato proposto il primo ricorso è senz’altro il migliore se l’obiettivo è quello di accertare natura, cause e quantità dei danni, ovvero quello – in buona sostanza – di anticipare la consulenza tecnica che normalmente viene disposta in corso di lite per accertamenti di natura “tecnica”.

Nel caso in esame, è opportuno quindi presentare quanto prima un ricorso ai sensi dell’articolo 696 del codice di procedura civile, ovvero un ricorso finalizzato ad un “accertamento tecnico preventivo”.

La necessità di far disporre un accertamento tecnico, o un’ispezione giudiziale, può sorgere per vari motivi. Ad esempio per il pericolo di deperimento o alterazione delle prove, per la possibilità di modifica dei luoghi e delle circostanze, per la necessità di provvedere alla sistemazione di luoghi o macchinari, ovvero ancora per la necessità di effettuare interventi di qualsiasi tipo, che consentano il ripristino con urgenza dello stato antecedente dei luoghi o comunque l’eliminazione della situazione di pericolo o di pregiudizio o di inutilizzabilità che si è venuta a creare in seguito all’evento contestato.

La consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c., invece, è finalizzata per lo più alla conciliazione della controversia, attraverso la determinazione dei crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, cosicché è utile, ad esempio, in tutti quei casi nei quali la controversia può più facilmente essere risolta attraverso l’individuazione di un accordo di contenuto economico. Il consulente nominato ha il potere di conciliare la lite sulla base dei calcoli e degli accertamenti effettuati.

Sotto il profilo strettamente processuale, il punto di forza del ricorso previsto e disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. è che non richiede l’esistenza né la prova di alcun particolare presupposto, specialmente non è legato al requisito dell’urgenza.

Diversamente, invece, il ricorso per accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., richiede la prova rigorosa dell’esistenza di due presupposti:
1) il “fumus bonis iuris”, ovvero quantomeno una parvenza di fondatezza del diritto fatto valere;
2) il “periculum in mora” (il pericolo “nel ritardo”), ovvero il concreto rischio che il decorso del tempo possa compromettere gravemente o irrimediabilmente la possibilità di provare i propri diritti in un momento successivo (nel giudizio di merito).

Qualora siano integrati i presupposti di cui sopra, il procedimento in questione è sicuramente quello più rapido e più valido per la finalità che ci si è posti nella vicenda in esame.

Laura G. chiede
lunedì 09/03/2015 - Toscana
“Riferito al Quesito n. 12513/2015.
Vi ringrazio della risposta, ma il dubbio mio è che, a parte ciò di cui ci siamo accorti e a cui abbiamo posto rimedio, potrebbero esistere parti attualmente non raggiungibili in qualche modo danneggiate o comunque toccate da interventi non voluti ma al momento non visionabili per la presenza di mobili ancorati a parete o controsoffittature difficili da rimuovere per ispezione. In questo caso, sarebbe possibile inserire nel nuovo contratto, sempre con quel medesimo conduttore che ha usato il fondo per 42 anni, una clausola che dica, ad esempio, che nelle parti non visibili, non essendo stati rilasciati permessi dal locatore, si ritiene il tutto rimasto come in origine, resta indispensabile un'ispezione con foto? E' altrimenti suggeribile la redazione di un verbale o qualcosa d'altro?
Grazie ancora”
Consulenza legale i 10/03/2015
Se il locatore ha il sospetto che vi siano danni all'immobile locato difficili da accertare, sarebbe indispensabile procedere, nei limiti del possibile, ad un accertamento in loco concordato con il conduttore e condotto da un tecnico sul quale entrambe le parti ripongano fiducia: si dovrebbe sottoscrivere un verbale di sopralluogo ove emergano eventuali problemi dell'immobile. La soluzione ottimale sarebbe, naturalmente, quella di chiedere una perizia in sede giudiziale (un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.), in modo da avere per il futuro un documento che accerti in contraddittorio lo stato dei luoghi. Tuttavia, anche per mantenere i buoni rapporti con il conduttore, tale strada è spesso difficilmente praticabile. Per la stessa ragione, difficilmente un conduttore sottoscriverà prima della restituzione dell'immobile un impegno a risarcire dei danni che non siano ancora stati provati nella loro esistenza e nel loro ammontare.

Qualsiasi altra soluzione non dà, purtroppo, le medesime garanzie di una perizia giudiziale o di uno specifico impegno scritto.

Ad ogni modo, è consigliabile inserire nel contratto di locazione in rinnovazione una clausola per cui il conduttore si impegna a conservare l'immobile nello stato in cui è stato ricevuto nel 19... (data del primo contratto) e con l'obbligo di restituirlo esattamente nelle condizioni in cui lo stesso versava in quell'anno, salva la normale usura. Si può anche specificare che il locatore non ha mai consentito modificazioni dell'immobile né le consente per il futuro, ribadendo con ciò che l'immobile dovrà essere restituito a fine locazione così come venne ricevuto oltre quarant'anni fa.
Altro suggerimento: se il locatore pensa che i danni possano avere una certa rilevanza, allora è bene prevedere un nuovo deposito cauzionale che possa in qualche modo garantire che almeno una parte dei danni sia certamente risarcibile, mediante trattenuta della somma.

V. L. chiede
venerdì 27/05/2022 - Toscana
“Premessa:

Problemi in un nuovo appartamento in un condominio (villette terratetto e appartamenti al piano rialzato - 10 condomini in totale) nel centro storico di Firenze, acquistato nel 2015 come abitazione principale.
Condominio molto complicato, 4 amministratori si sono succeduti nel giro di pochi anni.

Nostro appartamento (terratetto) danneggiato già 2 volte da allagamenti di acque reflue (chiare) condominiali. Seconda volta in maniera molto seria che ci ha costretto a non utilizzare la casa per quasi 3 anni.

Dopo il primo allagamento una perizia, richiesta dal condominio, giudicava il sistema di smaltimento reflui “a norma, anche se al limite” e raccomandava una sequenza regolare di svuotamento dei pozzetti condominiali (2 volte l’anno) per evitare problemi futuri. Su questa base non abbiamo ritenuto di poter intentare una causa contro il venditore.

Dopo il secondo allagamento (e un risarcimento danni - irrisorio rispetto al danno reale - da parte dell’assicurazione condominiale), su consiglio del nostro legale, abbiamo iniziato un’azione legale contro il condominio che si è conclusa con una addizionale quota di risarcimento da parte del condominio, accettata da noi anche se il danno subito era notevolmente superiore ai risarcimenti ottenuti.

Nel frattempo, abbiamo incaricato un tecnico molto competente di effettuare una perizia accurata per verificare in dettaglio la funzionalità del sistema smaltimento reflui del condominio.
Il risultato (perizia ufficialmente completata e firmata a marzo 2022) ha confermato i nostri sospetti sull'impianto smaltimento reflui completamente fuori norma, con gravi violazioni dei regolamenti edilizi vigenti.


Storia recente:

Nella situazione descritta nella premessa, si inserisce il comportamento degli ultimi 2 amministratori (il terzo e il quarto di questo condominio):

Nell’ultima assemblea (inizio febbraio 2022) la maggioranza dei condomini (noi astenuti) non ha confermato l’amministratore in carica fino a quel momento.
Subito dopo, in una assemblea convocata da condomini ( 22/2/2022), è stato nominato il nuovo amministratore, che subentrera’ nella carica quando gli saranno consegnati i documenti condominiali.

Da parte nostra e’ stato assunto che tutti gli incarichi di amministrazione del condominio fossero da questo momento in poi a carico del nuovo amministratore. Per cui abbiamo inviato la perizia a quest’ultimo.
Il 23/3/2022 e’ stata inviata dal nostro legale la “richiesta (PEC) di convocazione di assemblea straordinaria per informare doverosamente tutti i condomini del grave difetto di costruzione riguardante il sistema di smaltimento reflui.”
Aggiungendo: “E' importante che questa assemblea avvenga al più presto, per aggiornare tutti i condomini della situazione (in particolare i nuovi proprietari che hanno acquistato recentemente e sono del tutto all'oscuro di questi problemi...)”

Sembra che tutto vada a rilento nel passaggio di consegne tra i 2 amministratori. La giustificazione del ritardo sembra essere che alcuni condomini non hanno ancora pagato le quote del preventivo spese per l’anno 2022.

Il 12/4/2022, su richiesta di una condomina, il vecchio amministratore invia un messaggio in cui dice di non essere al corrente della nomina del nuovo.
Inviamo subito un messaggio ai 2 amministratori con tutte le indicazioni affinché possano comunicare tra di loro.

29/4/2022
Inviamo al nuovo amministratore un messaggio con questo testo:

…. questo ritardo nel passaggio di consegne sembra molto strano.
Lei, tra l'altro ha ricevuto, molto tempo fa, la comunicazione del nostro avvocato riguardante la grande criticità del sistema condominiale su cui è importante una presa di conoscenza da parte di tutti i condomini. Se non fossimo intervenuti noi con l'intervento di spurgo dei pozzetti condominiali niente sarebbe stato fatto per un problema molto critico.

La prego di fare tutto il possibile per accelerare il passaggio di consegne anche perché ci sono nuovi condomini, subentrati recentemente, che sono all'oscuro di tutto.


6/5/2022
Inviamo, a seguito di una richiesta di un condomino preoccupato per la situazione pozzetti e in assenza di informazioni dagli amministratori, un messaggio a tutti i condomini e al nuovo amministratore, l’informazione sullo spurgo dei pozzetti da noi effettuato prima che la perizia fosse completata.

Dopo una decina di giorni, viene inviato ai 2 amministratori (uscente / entrante), copiando tutti gli altri condomini, il seguente messaggio (concordato con il nostro legale):

….
scrivo la presente…… al fine di sollecitare il completamento del passaggio di consegne tra voi quale amministratore uscente e nuovo amministratore nominato.

Significo infatti che tale passaggio di consegne non può essere condizionato in alcun modo dalla situazione debitoria/creditoria di singoli condomini, che peraltro è stata sempre gestita e sanata rapidamente dagli amministratori entranti in passato nei precedenti avvicendamenti della carica.

Detto impasse sta creando notevoli malfunzionamenti al condominio e anche ai singoli proprietari come la sottoscritta, che comunque ha effettuato i pagamenti delle rate scadute, come presentate nel prospetto del preventivo spese 2022; nonché anticipato la spesa di svuotamento dei pozzetti condominiali (necessario per la situazione di entrambe le fosse - ho ampia documentazione al riguardo, altro che gestione di routine..) che dovrà essere considerato come mio anticipo per la quota condominiale di quest'anno.

Ricordo inoltre che in data 23/3/2022 il mio avvocato ha inviato una mail PEC con la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria per informare doverosamente tutti i condomini del grave difetto di costruzione riguardante il sistema di smaltimento reflui, finalmente accertato senza ombra di dubbio e in tutti i suoi dettagli da una perizia professionale che include anche il progetto per la regolarizzazione dell'impianto.
E' importante che questa assemblea avvenga al più presto, per aggiornare tutti i condomini della situazione (in particolare i nuovi proprietari che hanno acquistato recentemente e sono del tutto all'oscuro di questi problemi..)
…..
Confido in un vostro rapido intervento al riguardo.


Quesito:

Come si vede dalle spiegazioni fatte il nuovo amministratore da tre mesi non si sta mostrando utile a divulgare apertamente il problema del difetto di costruzione dello smaltimento reflui ai condomini.
Cosa possiamo fare in modo che le cose si sblocchino al piu’ presto possibile? Sarebbe opportuno mandare la perizia anche al vecchio amministratore? Oltretutto, il comune a suo tempo aveva accettato la dichiarazione del progettista sulla regolarita’ dell’impianto condominiale dello smaltimento reflui, concedendo, anche in base a questo, l’abitabilita’ a tutti gli immobili. Potrebbe essere opportuno inviare la perizia anche alla direzione urbanistica edilizia residenziale del comune?
Infine, sappiamo che per fare un accertamento tecnico preventivo non puo’ passare più di un anno di tempo da quando il difetto e’ noto. Quale data deve essere considerata per conteggiare il passaggio dell’anno? La data in cui la PEC con la perizia e’ stata inviata al nuovo amministratore (22/3/2022) o la data in cui il condominio verra’ ufficialmente informato? Teniamo anche presente che la casa e’ stata venduta a Luglio del 2015.”
Consulenza legale i 17/06/2022
Le vicende narrate lasciano intendere gravi irregolarità amministrative e, forse, connivenze con il costruttore. Detto ciò da quanto narrato vi sono due aspetti paralleli che vanno trattati separatamente: il rapporto con l’amministratore (o amministratori) e l’accertamento tecnico preventivo (nel proseguo detto anche ATP).

L’amministratore di condominio.

È evidente che il condominio abbia avuto vicende piuttosto turbolente e sarebbe interessante scoprire i motivi che ritardano il passaggio di consegne tra nuovo e vecchio amministratore.
Detto ciò il n. 4) dell’art. 1130 del c.c. attribuisce all’amministratore in carica il preciso compito di compiere gli atti conservativi sulle parti comuni dell’edificio, quindi anche sull’impianto idrico del palazzo. Se tale impianto per una qualsivoglia anomalia costruttiva ha urgenza di essere riparato e vi è la necessità di compiere una ATP prima che queste riparazioni vengano eseguite, l’amministratore deve compiere tutti i passi necessari affinché l’impianto sia rimesso nella sua piena efficienza nel più breve tempo possibile.
Al di là del fatto che il passaggio di consegne tra amministratori si sia o meno realizzato, l’amministratore attualmente in carica non sta ottemperando ad una sua specifica responsabilità, compiendo ai sensi del comma 12° dell’art.1129 del c.c. una grave irregolarità nell’adempimento del suo mandato.
Per questo motivo vi sarebbero tutti gli estremi per chiedere la revoca dell’amministratore attualmente in carica sia per via assembleare sia ricorrendo alla autorità giudiziaria.
Ci si rende conto che così facendo si causerebbe un ulteriore cambio alla guida amministrativa dello stabile, ma questo è l’unico strumento per tentare di smuovere in maniera efficace l’attuale situazione di stallo.
Affianco a questa iniziativa si potrebbe ipotizzare una eventuale richiesta risarcitoria sia a carico dell’attuale che del precedente amministratore, ma sotto questo aspetto, per spingersi verso considerazioni più precise, si bisognerebbe avere qualche elemento in più.

L’accertamento tecnico preventivo.

È evidente la necessità e l’urgenza di effettuare sull’impianto idrico del palazzo gli opportuni interventi affinché lo stesso acquisisca quella naturale efficienza che non ha mai avuto, ma prima di arrivare a ciò è necessario instaurare una procedura di ATP ex art. 696 c.p.c. tesa a verificare la situazione attuale dell’impianto in vista del futuro giudizio che con ogni probabilità si espleterà nei confronti della impresa costruttrice.
Il procedimento di ATP è un tipico procedimento cautelare e d’urgenza a cui si ricorre proprio nelle situazioni descritte dal quesito in cui vi è la urgente necessità di fotografare una determinata situazione dei luoghi prima che il decorso del tempo possa andarne a modificare quei profili e caratteristiche che hanno una particolare rilevanza probatoria nel futuro giudizio che si intende instaurare.
Nel caso descritto, infatti, se si procedesse a riparare l’impianto idrico prima di aver espletato l’accertamento tecnico preventivo si andrebbero a eliminare i suoi malfunzionamenti che sono il presupposto imprescindibile per instaurare il successivo giudizio teso ad inchiodare l’impresa costruttrice alle sue responsabilità.
Posto questo, il giudizio di ATP può essere anche instaurato su iniziativa del singolo condomino scavalcando di fatto l’amministratore che all’oggi è una figura quanto mai assente.
La giurisprudenza in questo senso è molto chiara e si può dire costante: "Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale." (Cass.Civ.,Sez.II, n.1011 del 21.01.2010).
Il consiglio, quindi, è quello di procedere autonomamente ad instaurare il procedimento di ATP nei confronti della impresa costruttrice: visto l’urgenza di intraprendere l’iniziativa giudiziaria, invocando l’art.1134 del c.c. si potrebbe poi ripetere dal condominio le spese giudiziarie sostenute di tasca propria.

I termini di decadenza e di prescrizione.

In merito ai termini decadenziali vigenti per proporre le opportune iniziative giudiziarie contro la impresa costruttrice, essi generalmente decorrono dal momento della consegna dell’immobile, ma non si vuole entrare troppo in argomento in quanto la conoscenza del caso specifico è troppo superficiale e si rischierebbe allo stato attuale di dire inesattezze. Ci si limita a dire che contro il costruttore dell’edificio si potrebbero usare sia le garanzie tipiche del venditore sia quelle dell’appaltatore, che hanno termini di prescrizione e di decadenza più lunghi e accessibili.


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