Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Infiltrazioni d'acqua e responsabilità del costruttore

Infiltrazioni d'acqua e responsabilità del costruttore
E' responsabile l'impresa costruttrice per le infiltrazioni dovute a carenze strutturali dell'immobile.
Il Giudice di pace di Taranto, con la sentenza n. 108 del 2015, si è pronunciato in ordine ad un interessante caso in tema di risarcimento danni da infiltrazioni nell’immobile condominiale.

Nel caso esaminato dal Giudice, la proprietaria di un appartamento al quinto piano di un edificio aveva subito degli ingenti danni a seguito delle infiltrazioni d’acqua e delle conseguenti macchie d’umidità presenti nel vano soggiorno – cucina del proprio immobile.

L’attrice, in particolare, una volta riscontrate le infiltrazioni, si era rivolta ad un’architetto, affinchè il medesimo ne determinasse le cause.

Dalla relazione dell’architetto era emerso che le infiltrazioni erano “da imputare alle cattive condizioni dello strato impermeabilizzante sovrastante”. Infatti, nella terrazza a livello di pertinenza dell’immobile di un’altra condomina si riscontrava che “il riempitivo delle fughe risultava lesionato in più punti e, persino, mancante in altri, con conseguente rigonfiamento delle piastrelle ed impossibilità per la guaina di svolgere la sua funzione protettiva”.

L’attrice, quindi, inviava una raccomandata alla condomina, al condominio e alla società costruttrice dell’immobile in questione, denunciando il fenomeno di infiltrazione proveniente dalla terrazza a livello sovrastante e chiedendo un rapido intervento al fine dell’esecuzione delle opere necessaria a porre fine a tale problema.

Poiché i tentativi di risolvere bonariamente la questione non andavano a buon fine, la condomina si rivolgeva al Tribunale al fine di far eseguire un Accertamento Tecnico Preventivo, in occasione del quale il condominio precisava che, ai sensi dell’art. 1669 del c.c. il costruttore dell’immobile fosse “da ritenere responsabile dei danni nel caso di rovina totale parziale dell’edificio o di evidenti gravi difetti verificatisi entro dieci anni” e che responsabile del danno in questione poteva essere la società costruttrice dell’immobilein caso di carenze strutturali, ovvero il proprietario dell’immobile superiore e giammai il condominio nell’ipotesi di un’infiltrazione d’acqua scaturente da una problematica del detto piano sovrastante”.

Il consulente tecnico incaricato dal Tribunale di svolgere i necessari accertamenti, evidenziava, nella propria relazione, “che il fenomeno infiltrativo ed i consequenziali danni lamentati erano imputabili a due vizi costruttivi visivi, ossia fughe strette e mancanza di giunti di dilatazione; mentre per altre possibili concause (sempre da intendersi quali vizi costruttivi: materiale utilizzato per la realizzazione delle fughe e del massetto sottostante la pavimentazione; mancanza e/o errato posizionamento di guaina protettiva) sarebbe stato necessario eseguire un sondaggio più approfondito sul terrazzo”.

Pertanto, poiché dagli accertamenti effettuati “risultava acclarata l’esistenza di gravi difetti di costruzione, che rendevano responsabile o - quanto meno – corresponsabile” la società costruttrice, la condomina danneggiata agiva in giudizio nei confronti della stessa, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

Il Giudice di pace, nel pronunciarsi sulla questione, evidenziava come, dall’accertamento tecnico espletato, fosse emerso chiaramente che le infiltrazioni e i conseguenti danni lamentati dall’attrice erano “due vizi costruttivi visivi, ossia fughe strette e mancanza di giunti di dilatazione”, con conseguente responsabilità della società costruttrice dell’immobile.

Le conclusioni del consulente tecnico, peraltro, dovevano considerarsi attendibili, anche in considerazione del fatto che “l’impermeabilizzazione dei terrazzi, seppure coperti come nel caso di specie, ma aperti sul fronte verso strada e quindi soggetti alla caduta della pioggia in presenza di vento, è di fondamentale importanza nelle costruzioni, poiché la sua efficienza è provata solo dal risultato finale della mancanza totale di qualsiasi infiltrazione visibile”.

Osservava il Giudice, inoltre, come, ai sensi dell'art. 1669 del c.c., l’appaltatore è responsabile, non solo per “i casi di rovina o di evidente pericolo di rovina, totale o parziale, dell’edificio” ma anche per “quei vizi che, pur non incidendo sulla statica delle strutture dell’immobile, pregiudicando in modo grave la funzione cui questo e’ destinato, ne limitano in modo notevole la possibilità di normale godimento”.

Alla luce di tutte tali considerazioni, il Giudice di pace riteneva evidente la responsabilità della società costruttrice dell’immobile per i danni cagionati all’attrice dall’infiltrazione proveniente dal terrazzo del piano di sopra, condannando la medesima al “al rimborso di tutte le spese sostenute ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’evento dannoso”.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.