La vicenda vedeva protagonisti i comproprietari di un fabbricato di cui veniva chiesta la divisione dinanzi all’autorità giudiziaria. La Corte d’Appello, dopo aver dichiarato nulla la sentenza emessa in primo grado per difetto di costituzione del giudice, rinnovava la decisione nel merito e ordinava la divisione in natura del bene, sulla base del progetto del consulente tecnico d’ufficio, respingendo, inoltre, la domanda risarcitoria per occupazione abusiva dell’edificio avanzata da una delle parti.
In seguito a tale pronuncia veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando il fatto che il giudice d’appello, non avendo rilevato che l’irregolarità urbanistica del fabbricato impediva la sua divisione, avesse violato gli articoli 17 e 40 della l. n. 47/1985.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il suddetto motivo di ricorso.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il giudice d’appello, nell’emanare la sentenza impugnata, ha senza dubbio seguito l’orientamento giurisprudenziale che, nel coniugare gli articoli 17 e 40 della l. n. 47/1985, riteneva che lo scioglimento della comunione fosse nullo soltanto nel caso in cui la stessa avesse ad oggetto edifici abusivi la cui costruzione fosse iniziata dopo il 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della normativa citata. È, infatti, sulla base di tale interpretazione che la Corte d’Appello ha affermato che, riguardando il caso concreto con un edificio costruito prima di detta data, “la non conformità del fabbricato alla concessione edilizia non costituisce impedimento alla divisione giudiziale della comunione”.
I giudici della Corte di Cassazione hanno, tuttavia, evidenziato l’erroneità di tale decisione, rilevando come la stessa abbia seguito un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 25021/2019, hanno dichiarato che non sussistono valide ragioni per non escludere la nullità dello scioglimento della comunione su un edificio irregolare costruito prima dell’entrata in vigore della l. n. 47/1985.
Sulla base di tale circostanza, la Suprema Corte ha, pertanto, affermato il principio di diritto per cui “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, I. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.