La perizia può essere disposta dal giudice sia su apposita istanza di parte, sia d’ufficio,
con ordinanza motivata, che enuclei la sommaria enunciazione dei fatti, la nomina del perito e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà essere svolta la perizia.
La
perizia appartiene anch’essa ai
mezzi di prova, caratterizzati dal fatto che offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili dal giudice ai fini della successiva decisione. I mezzi di prova non vanno confusi con i mezzi di ricerca della prova (ispezioni,
perquisizioni, sequestri, intercettazioni), che sono invece funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.
Ai sensi della norma in commento, una volta disposta la perizia,
le parti private ed il pubblico ministero hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti, e questo al fine di permettere un
contraddittorio paritario tra i vari soggetti del procedimento penale. Il legislatore ha infatti ritenuto opportuno evitare che le valutazioni del giudice si fondino solamente sulle deduzioni e sulla relazione del perito nominato dal giudice stesso.
Anche il consulente tecnico non deve trovarsi in una delle ipotesi di
incompatibilità di cui all'articolo
222. Da un lato vi sono casi in cui il consulente non presenta quelle qualità morali e professionali richieste dalla natura dell’incarico, mentre dall’altro lato vi sono casi in cui il consulente stesso risulta in una posizione di conflitto d’interesse con l’oggetto del procedimento, o comunque non può avere un giudizio imparziale circa l’oggetto della perizia disposta dal giudice.
Inoltre, al fine di rendere effettiva tale facoltà, il comma 2 dispone che le parti private, ove prive della capacità economica necessaria a sostenere il costo della consulenza tecnica, possono godere del
patrocinio statale previsto per i non abbienti. Tuttavia, come per le ipotesi di
incompatibilità del perito, anche il
consulente tecnico non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo
222 comma 1, lett. a, b, c, d.