Al fine di esaminare la risposta a tale quesito, appare necessaria una breve disamina del quadro normativo di riferimento. Ebbene, esso è composto sostanzialmente da tre norme:
- l’art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;
- l’art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma - le controversie previste dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;
- l’art. 702 quater c.p.c.., per cui l’ordinanza emessa all’esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
In particolare, la Cassazione – ponendosi in linea di continuità con la richiamata Cass. n. 4423/2017 e altresì con Corte Cost. n. 106/2016 – ha precisato che l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 702 quater c.p.c.. perchè “tale disposizione trova applicazione non in via analogica, ma direttamente, in forza dell’esplicito rinvio contenuto nell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le disposizioni dettate per il rito sommario di cognizione”.
Nel caso concretamente sottoposto alla Cassazione, in particolare, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto da un ctu avverso il capo di una sentenza con cui gli era stato liquidato l compenso per l’attività prestata quale consulente tecnico d’ufficio.
Il Tribunale, nello specifico, aveva rilevato che, ai sensi del nuovo testo dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, le controversie ivi previste sono regolate dal rito sommario di cognizione, con l’effetto che, in base all’interpretazione accolta dalla sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 106 del 2016, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni stabilito in via generale dall’art. 702 quater cod. proc. civ., che nella specie non era stato osservato.
Per la cassazione di questa ordinanza aveva dunque presentato ricorso il consulente, denunziando – per quando in questa sede di rilievo – la violazione dell’art. 702 quater c.p.c. per avere il Tribunale applicato all’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia del termine di decadenza di 30 giorni fissato dalla citata disposizione.
Ritenendo il ricorso manifestamente infondato, la Cassazione ha dunque operato alcune chiare precisazioni sul punto.