Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 747 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

Dispositivo dell'art. 747 Codice di procedura civile

L'autorizzazione a vendere (1) beni ereditari [c.c. 460 2, 499, 531, 694, 703 4, 719] (2) si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456](3).

Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci (4) deve essere sentito il giudice tutelare [c.c. 344] (5).

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739(6).

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario [c.c. 649 ss.](7).

Note

(1) Al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio ereditario è prevista l'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione non soltanto per la vendita, unica operazione espressamente prevista dalla norma in esame, ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come ad una permuta, una datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un'eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla capienza dell'asse ereditario.
(2) Rientrano nell'ambito di applicazione della norma gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460), o dal curatore dell'eredità giacente (531) ovvero i beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (490 ss.), i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (692), nonché quelli amministrati dall'esecutore testamentario (703). Inoltre, si precisa che l'articolo in commento trova applicazione anche in relazione ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt. 641 ss. c.c.
(3) In seguito alla riforma apportata dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, gli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni ereditari mobili sono autorizzati dal Tribunale in composizione monocratica mentre quelli che hanno ad oggetto beni immobili sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale.
(4) Si precisa che l'eredità devoluta ad incapaci, ovvero minori, anche emancipati, interdetti o inabilitati, deve essere accettata con beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 471 e 472 c.c..
(5) Nel caso degli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni immobili del minore soggetto alla potestà dei genitori è necessario specificare che sarà il giudice tutelare del luogo di residenza del minore ai sensi dell'art. 320 c.c. a dover autorizzare la vendita dei beni che sono definitivamente acquisiti nel patrimonio del minore in seguito alla chiusura del procedimento di accettazione dell'eredità cono beneficio di inventario. Mentre sarà il Tribunale del luogo dell'apertura della successione come previsto al primo comma della norma in esame ad avere la competenza per autorizzare gli atti di disposizione quando il procedimento di acquisto non si sia ancora perfezionato essendo ancora pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario.
(6) Il decreto con cui viene autorizzata la vendita può essere impugnato con il reclamo alla Corte d'appello se è stato pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale ed ha oggetto i beni immobili, mentre se si tratta di un provvedimento pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica ed ha oggetto beni mobili, il reclamo dovrà essere presentato al Tribunale in composizione collegiale.
(7) Al fine di tutelare la posizione dei creditori ereditari e in osservanza del principio "nemo liberalis nisi liberatus", la norma prevede la vendita del bene ereditario oggetto di legato, anche se il bene non risulta più ereditario visto che il legato, ai sensi dell'art. 649 c.c., si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione al momento dell'apertura della successione. Per tale motivo, in tali casi, la norma richiede che il ricorso per l'autorizzazione alla vendita del bene legato, venga notificato a colui che ne risulta titolare, ossia al legatario.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si riscontra nella necessità di tutelare l'integrità del patrimonio ereditario salvaguardando in tal maniera i diritti e gli interessi di coloro che riceveranno i beni ereditari, ovvero ad esempio i chiamati all'eredità, i chiamati in subordine, il sostituito fedecommissario.

Spiegazione dell'art. 747 Codice di procedura civile

Con questa norma si apre il titolo IV del Libro IV del codice di procedura civile, dedicato ai procedimenti speciali relativi all'apertura delle successioni.
Si tratta di una serie di disposizioni di diversa natura, che vanno a loro volta integrate con le norme del codice civile.
Secondo la tesi che si ritiene preferibile, i procedimenti disciplinati da questo titolo rientrano tra quelli di volontaria giurisdizione, salvo alcuni casi di procedimenti di giurisdizione contenziosa, tra cui quello di cui all'art. 778 del c.p.c., relativo ai reclami contro lo stato di graduazione.

Per effetto del rinvio di cui all’art. 742 bis del c.p.c., ai procedimenti in esame si applicano le "disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio" contenute nel Capo VI del titolo II.

La presente norma si occupa in particolare di disciplinare la competenza ed il procedimento in materia di alienazione dei beni ereditari per tutti i casi in cui le norme di diritto sostanziale prescrivono la necessità dell'autorizzazione del giudice al fine di poter provvedere alla loro vendita.

La finalità di questa disposizione si rinviene ovviamente nella necessità di garantire l'integrità del patrimonio ereditario, facendo sì che l'attività di amministrazione dei beni ereditari da parte di chi non è ancora erede (o le è con beneficio di inventario) non sia compiuta in maniera tale da pregiudicare la posizione di altri soggetti, quali i creditori ereditari, gli altri chiamati e i legatari.

Essa si applica non soltanto nei casi di vendita dei beni ereditari, ma anche in tutte quelle altre ipotesi in cui debbano compiersi atti di straordinaria amministrazione relativi a beni ereditari.
In tal senso può argomentarsi dal disposto dell’art. 493 del c.c., norma che, sebbene rubricata "Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione", elenca una serie di altri atti di alienazione (quali ipoteche, pegni, transazioni), il che consente di dedurre che entrambe le norme comprendono ogni atto che eccede l'ordinaria amministrazione.

In particolare, la norma in esame trova applicazione con riferimento a chi, chiamato a succedere in una eredità, amministri i beni ereditari ex artt. 460 e 485 c.c. (si tratta del chiamato all'eredità che non ha ancora accettato), ovvero con riferimento a colui il quale, avendo accettato con beneficio di inventario, assume responsabilità limitata nei confronti dei creditori ereditari, rispondendo delle obbligazioni nei limiti della capienza del patrimonio del de cuius (in tal senso art. 490 del c.c.).
Nel caso di nomina del curatore all'eredità giacente, spetterà a questi richiedere l'autorizzazione (così art. 783 del c.c.).

Secondo quanto disposto al primo comma, competente territorialmente a rilasciare l’autorizzazione è il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che, ex art. 456 del c.c., coincide con il luogo dell'ultimo domicilio del defunto (è questa un’ipotesi di competenza funzionale e inderogabile).

Il secondo comma, invece, disciplina la specifica ipotesi in cui l’autorizzazione riguardi beni ereditari appartenenti a minori soggetti alla potestà dei genitori, prescrivendo che in questo caso debba essere acquisito il parere del giudice tutelare, fermo restando che l'autorizzazione compete al Tribunale.
Si è posto il problema del raccordo tra la norma in esame e quella dettata dall’art. 320 del c.c., il quale dispone che sia il giudice tutelare ad autorizzare l'alienazione di beni ereditari pervenuti ad un minore soggetto alla potestà genitoriale.

E’ stato al riguardo evidenziato che il problema del coordinamento tra le due norme si pone soltanto con riferimento al caso in cui sia intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, e si debba procedere al compimento di un atto di straordinaria amministrazione da parte di un minore soggetto alla potestà dei genitori relativo a beni compresi nell'asse ereditario.
In tali casi, infatti, si pone la necessità di tutelare sia i creditori ereditari e i legatari (tutela a cui è rivolto l'art. 747 c.p.c.) sia il minore (della cui tutela si occupa l’art. 320 c.c.).

Ebbene, per risolvere tale problema si è giunti alla conclusione che mentre l’art. 320 c.c. (norma che fa riferimento ai beni pervenuti al minore) sia destinato ad operare in tutti i casi in cui il bene sia definitivamente entrato nel patrimonio del minore per essersi esaurito il procedimento relativo al beneficio di inventario (in questo caso viene meno l’esigenza di tutelare altri soggetti, quali sono i creditori ereditari, gli altri chiamati ed i legatari), al contrario, nel caso di beni non ancora definitivamente entrati nel patrimonio del minore, sussiste la competenza del tribunale ai sensi dell'art. 747 c.p.c., giustificata dall'esigenza di tutelare sia gli interessi del minore che di soggetti terzi.

Per effetto del richiamo operato dall’art. 742 bis del c.p.c., al procedimento in esame si applicano le regole dei procedimenti in camera di consiglio contenute negli artt. 737 e ss. c.p.c.
L'atto introduttivo assume la forma del ricorso e dovrà avere i requisiti di cui all'art. 125 del c.p.c.; qualora il ricorso faccia riferimento ad un bene oggetto di legato di specie, dovrà essere notificato anche al legatario secondo quanto disposto al terzo comma, ma ciò non fa venir meno il carattere camerale della procedura.

Sul ricorso il giudice provvede con decreto, il quale sarà secondo le norme sui procedimenti in camera di consiglio.
E’ ammissibile la revoca del decreto ex art. 742 del c.p.c., anche successivamente alla vendita, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni ad essa anteriori (il terzo acquirente non è legittimato a partecipare al giudizio).

Massime relative all'art. 747 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30051/2019

Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.

Cass. civ. n. 39/2015

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.

Cass. civ. n. 13520/2012

La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, terzo comma, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell'art. 747 c.p.c., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori "in potestate" e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.).

Cass. civ. n. 14182/2011

L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.

Cass. civ. n. 5274/2006

Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.

Cass. civ. n. 1593/1981

Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del terzo comma dell'art. 320 c.c., unicamente per i beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l'autorizzazione spetta invece — sentito il giudice tutelare — al tribunale del luogo dell'apertura della successione, in virtù del primo comma dell'art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio dell'inventario, e ciò sia perché in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta dall'art. 320 citato, ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra minori in potestate e minori sotto tutela, sotto il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c.) e per i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 747 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. C. chiede
domenica 19/03/2023 - Toscana
“Nell'ambito di una successione con beneficio di inventario, regolarmente formalizzata dagli eredi ex art.484 c.c. con atto notarile, si chiede di precisare anche in relazione al 2°comma dell'art. 490 c.c. se l'erede, per fare fronte ai debiti del de cuius che sarebbero comunque estinti con la vendita di un immobile ereditato, POSSA per evitare la sua svendita dato il basso prezzo di mercato, provvedere direttamente con le sue risorse o mediante finanziamento di terzi, a saldare il totale debito residuo verso i creditori senza pregiudizio alcuno per la procedura in corso ed, in caso affermativo, quali formalità debba eventualmente svolgere con il Tribunale (autorizzazione ex art.747 c.p.c.) per tale intervento diretto.”
Consulenza legale i 24/03/2023
Quando si decide di accettare un’eredità con beneficio di inventario occorre sempre procedere con molto cautela, tenuto conto che si tratta di una procedura non soltanto lunga, ma anche molto complessa da un punto di vista tecnico, in considerazione dei diversi adempimenti e delle diverse scadenze temporali che il codice civile impone.
Ora, nessuna norma tra quelle dettate in materia di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, in effetti, prende in considerazione l’ipotesi prospettata nel quesito, ovvero quella dell’erede che decida di soddisfare con denaro proprio uno o più debiti ereditari.
La ragione che si vorrebbe addurre a giustificazione di tale scelta, del resto, sembra possa ritenersi meritevole di tutela e di apprezzamento, considerato che risulta più che fondato il timore che da un’eventuale vendita forzata dell’immobile, facente parte del patrimonio ereditario, se ne possa ricavare un prezzo sicuramente inferiore a quello conseguibile in una libera contrattazione di mercato.

Il problema, però, sta nel fatto che una decisione di tale tipo potrebbe essere interpretata come tacita manifestazione della volontà dell’erede di rinunciare a quello che è l’effetto essenziale dell’accettazione beneficiata, ovvero il tenere distinto il patrimonio dello stesso erede da quello del defunto, come voluto dal primo comma dell’art. 490 c.c.
Peraltro, occorre anche osservare che, seppure un’ipotesi di questo tipo (ovvero quella dell’erede che, dopo aver compiuto l’accettazione con beneficio di inventario rinunzi a quest’ultimo, cosi assumendo la qualità di erede puro e semplice) non sia esplicitamente considerata dalla legge, un riferimento indiretto alla stessa si ritiene possa desumersi dalla parte finale del secondo comma dello stesso art. 490 c.c..
Tale parte della norma, infatti, fa riferimento alla indispensabilità per creditori e legatari di domandare la separazione dei beni qualora vogliano mantenere, rispetto ai creditori dell’erede la prelazione, che spetta loro “anche nel caso che l’erede decada dal beneficio di inventario o vi rinunzi”.
Come può notarsi, la norma fa riferimento ad una rinunzia posta in essere successivamente al compimento dell’accettazione beneficiata, nulla precisando circa le modalità o gli atti da cui la stessa possa scaturire (il che fa temere che la stessa possa anche desumersi tacitamente da un atto come quello che si intende porre in essere).

Proprio per evitare di incorrere in conseguenze di tale tipo, pertanto, si ritiene sia quanto mai opportuno richiedere la preventiva autorizzazione al compimento di tale atto da parte del giudice delle successioni (Tribunale del luogo di apertura della successione), autorizzazione che andrà chiesta sempre in forza dell’art. 493 del c.c., il quale a sua volta rinvia alle norme dettate dal codice di procedura civile, ovvero agli art. 747 e ss. c.p.c.
In particolare, si suggerisce di richiedere di essere autorizzati a soddisfare i debiti ereditari in adempimento del terzo, ipotesi espressamente contemplata dall’art. 1180 del c.c., considerata la separazione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede che, per effetto dell’accettazione beneficiata, si è venuta a realizzare.
Inoltre, sempre in considerazione di tale separazione tra i due patrimoni, nel ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione giudiziale, si potrebbe anche manifestare il proprio interesse ad essere surrogato nei diritti dei creditori che si andrebbero a soddisfare con il denaro personale dell’erede, e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 1201 del c.c..
Tale surrogazione, infatti, potrebbe consentire, a sua volta, all’erede di far valere nei confronti della massa ereditaria un diritto di credito pari alle somme prelevate dal proprio patrimonio personale ed utilizzate per soddisfare i debiti ereditari, in tal senso facendo applicazione estensiva di quanto disposto dal n. 1 del secondo comma dell’art. 490 c.c., nella parte in cui è detto che uno degli effetti del beneficio di inventario è quello di permettere all’erede di conservare verso l’eredità tutti i diritti che aveva verso il defunto.

Infine, si vuole far osservare che, oltre alle motivazioni sopra addotte, un’altra ragione che fa propendere per l’opportunità di richiedere l’autorizzazione giudiziale è quella di evitare che possa corrersi il rischio di violare il principio della par condicio creditorum, principio a cui pure si ispirano le norme dettate in tema di accettazione con beneficio di inventario.

Cliente chiede
giovedì 30/12/2021 - Lombardia
“Collegandomi al quesito n. Q202129881 ne faccio un'altro: I 70.000 euro di debito di questa srl sono cosi' composti: 35.000 sono dovuti ad un finanziamento soci che mio padre aveva fatto nella srl, 35.000 sono debiti maturati dopo la morte di mio padre dovuti al mancato pagamento di canoni di locazione di affitti che la srl doveva agli eredi (anche soci). Per evitare il fallimento e il liquidatore del tribunale mi viene chiesto di rinunciare ai 35.000 euro di credito di finanziamento soci che in quanto effettuato da mio padre ora spetterebbe a me come erede, e di rinunciare ai canoni di locazione maturati dopo la morte di mio padre, e mai pagati, in virtù di contratti di affitto di immobili tra la srl e gli eredi. Anche questi contratti di affitto facevano parte dell'eredità. Gli altri eredi sostengono che per rinunciare al credito derivante dal finanziamento soci fatto da mio padre serve l'autorizzazione del tribunale, in quanto abbiamo accettato con beneficio di inventario, perché crediti già maturati prima delle morte di mio padre. Mentre per rinunciare ai canoni di locazione maturati dopo la morte di mio padre non serva autorizzazione perché crediti maturati tra la srl e gli eredi dopo la morte e quindi frutti futuri pur derivando da contratti di locazione in cui gli eredi sono subentrati perché prima erano in essere tra la srl e mio padre. Serve l'autorizzazione per rinunciare ad entrambi i crediti o no?”
Consulenza legale i 09/01/2022
Per rispondere a ciò che viene chiesto, occorre tenere conto di due affermazioni contenute nel testo del quesito:
a) il finanziamento da 35.000 in favore della s.r.l. da liquidare era stato effettuato dal defunto padre (nel quesito si dice “…finanziamento soci che in quanto effettuato da mio padre…”;
b) i contratti di locazione da cui sono maturati, dalla data di apertura della successione, 35.000 euro di canoni non corrisposti dalla società conduttrice, discendono da contratti stipulati dal padre e nei quali i figli, eredi accettanti con beneficio di inventario, sono subentrati (nel quesito si dice “…contratti di locazione in cui gli eredi sono subentrati perché prima erano in essere tra la s.r.l. e mio padre…”.

Per ciò che concerne la problematica del finanziamento soci di cui alla lettera a), va detto che sarebbe in realtà opportuno cercare di individuarne con esattezza la natura.
Si tratta di uno strumento che viene molto spesso utilizzato per far affluire nella società nuove risorse finanziarie senza ricorrere ad un formale aumento del capitale sociale.
Tale forma di finanziamento risulta espressamente disciplinata dal codice civile all’art. 2467 del c.c., norma con la quale il legislatore ha inteso porre rimedio al fatto che troppo spesso, nelle piccole e medie imprese, i soci erano soliti fare ricorso al finanziamento soci anziché apportare capitale di rischio.
Per tale ragione, conformemente a quanto previsto nella maggior parte degli stati europei, si stabilisce che il rimborso dei finanziamenti eseguiti in qualsiasi forma dai soci possa avvenire solo quando siano stati pagati gli altri creditori e che, in caso di fallimento, l’eventuale rimborso avvenuto nell’anno precedente debba essere restituito.
Con tale norma, dunque, il legislatore ha voluto evitare che i soci possano sottrarsi al rischio di impresa, apportando alla società un finanziamento quando sarebbe necessario effettuare un aumento di capitale.

Ora, come si è prima accennato, le modalità con cui possono essere effettuati i finanziamenti da parte dei soci sono essenzialmente due, e precisamente:
a) finanziamento in conto capitale: si tratta di un versamento eseguito dai soci e acquisito definitivamente alla società, la quale non sarà tenuta a pagare alcun interesse.
In questo caso il socio che ha eseguito il finanziamento non ha il diritto di chiederne la restituzione, ma ciò non esclude che la società possa deliberare la restituzione ai soci delle somme versate sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio (restituzione che andrà effettuata in proporzione alle quote di capitale sottoscritto, anche se i finanziamenti sono stati eseguiti in modo difforme).
b) finanziamento in conto futuro aumento di capitale: in questo caso le somme ricevute dai soci vengono imputate alla successiva sottoscrizione di un vero e proprio aumento di capitale. Per questa forma di finanziamento valgono le stesse regole sopra viste sub lettera a).
c) terza possibile ipotesi è quella della concessione alla società da parte dei soci di un vero e proprio prestito, nel qual caso il socio si comporta come qualsiasi terzo; le somme derivanti da tale forma di finanziamento non costituiranno più un capitale di rischio, ma un vero e proprio credito dei soci verso la società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista e che potrebbe anche essere produttivo di interessi, come un vero e proprio mutuo (per questa ipotesi, tuttavia, la legge pone delle limitazioni ben precise, che qui non si ritiene il caso di approfondire).

Ebbene, nella prassi risulta spesso difficile, anche a causa dell’utilizzo di formule imprecise, stabilire se i soci abbiano voluto effettuare un versamento in conto capitale o concedere un prestito alla società (in linea generale, la previsione di interessi rileva senza dubbio che si tratta di un mutuo, mentre la proporzionalità tra le quote sociali e le somme versate fa propendere per il versamento in conto capitale).
Nel caso di specie, nulla viene precisato circa l’esatta natura giuridica del finanziamento, ma la circostanza che si ipotizzi un diritto alla restituzione delle somme finanziate dal padre lascia presumere che debba trattarsi di un vero e proprio prestito in favore della s.r.l.
In quanto tale, dunque, lo stesso deve configurarsi come un diritto di credito per il socio che ha effettuato il finanziamento e come un debito per la società da liquidare, con la conseguenza che, in sede di bilancio finale di liquidazione, il liquidatore dovrà iscrivere tale somma tra i debiti sociali (non potendo configurarsi come utili finali di liquidazione, né come rimborso, neanche parziale, del capitale sociale conferito, né come rimborso di somme a suo tempo versate dal socio o dai soci quali contributi in conto capitale, a fondo perduto, a copertura di perdite o comunque, quali somme acquisite al patrimonio sociale).

In considerazione della asserita natura di diritto di credito delle somme derivanti da tale finanziamento, costituente come tale un elemento attivo dell’eredità beneficiata del de cuius, se ne deve far discendere che, per rinunciare a tale diritto, senza decadere dal beneficio di inventario, occorre munirsi della autorizzazione del Tribunale del luogo della aperta successione ex art. 747 del c.p.c..

L’altra problematica che si chiede di prendere in esame è quella relativa ai crediti derivanti dai contratti di locazione stipulati tra il de cuius e la s.r.l. (per canoni maturati e non riscossi dalla data successiva a quella di apertura della successione), nella particolare ipotesi in cui gli eredi, subentranti in detta qualità in tali contratti, abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Sembra indubbio che l’erede beneficiato si presenta ad un tempo come titolare dei beni ereditari (costituiti in patrimonio separato) ed amministratore di tali beni, anche in funzione della tutela di interessi altrui, ovvero della soddisfazione dei creditori ereditari e dei legatari; egli viene ad essere investito di un ufficio di diritto privato ed, in quanto tale, i suoi poteri di amministrazione sono soggetti a precise regole e vincoli procedurali.
In particolare, egli può compiere soltanto gli atti evidentemente utili o necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio e quelli necessari per la sua liquidazione, con esclusione di quelli volti ad un incremento del patrimonio o ad un miglior impiego dello stesso.
Un problema che in tema di eredità beneficiata ci si è trovati a dover affrontare è quello se il limite della responsabilità dell’erede beneficiato al valore dei beni a lui pervenuti (è questo l’effetto principale del beneficio di inventario ex art. 490 del c.c.) si riferisca soltanto ai beni relitti dal defunto al momento dell’apertura della successione o non riguardi anche i frutti (o il loro valore) che tali beni abbiano prodotto durante la fase della liquidazione dell’eredità.
Nel primo caso, l’effetto di separazione patrimoniale derivante dall’accettazione beneficiata produrrebbe il risultato di isolare, all’interno del patrimonio dell’erede, soltanto i beni relitti dal defunto, mentre i frutti (sia civili che naturali) rimarrebbero pienamente disponibili dall’erede.
Secondo l’altra opzione interpretativa, invece, in ossequio all’antica massima secondo cui “accessorium sequitur principale”, anche i frutti devono intendersi assoggettati allo stesso regime previsto per i beni ereditari che li hanno prodotti, dovendosi pertanto individuare una nozione ampia (ma anche più coerente) di patrimonio separato.
In favore di questa seconda opzione interpretativa, peraltro, si pone lo stesso dato normativo, ed in particolare l’art. 492 c.c., nella parte in cui dispone che “se i creditori o altri interessati lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili…, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari”.
Come può chiaramente notarsi, l’effetto di separazione patrimoniale riguarda anche i frutti dei beni ereditari, dovendosi tuttavia precisare che tale incomunicabilità di effetti economico-giuridici dal patrimonio personale dell’erede a quello ereditario e viceversa non può dirsi senza limiti di tempo.
Infatti, con riguardo ai beni mobili, quali sono appunto i frutti naturali e civili, non è più necessario per il compimento di un atto dispositivo che li riguardi, senza incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario, l’autorizzazione del Tribunale del luogo di apertura della successione, organo monocratico, in caso di liquidazione individuale, decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata, mentre, nel caso di liquidazione concorsuale, decorsi tre anni dal giorno in cui lo stato di graduazione sia divenuto definitivo o sia passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato sui reclami.

Alla luce di quanto fin qui detto, dunque, si ritiene che, poiché i canoni di locazioni maturati a decorrere dalla data di apertura della successione devono essere inquadrati come frutti civili di immobili ereditari (si dice che i contratti di locazione, in cui gli eredi succedono, sono stati stipulati dal padre defunto), gli stessi devono intendersi ricompresi nel patrimonio ereditario, con la conseguenza che, finchè non sia decorso il termine di tre o cinque anni dalla data di accettazione beneficiata (a seconda del tipo di liquidazione ereditaria che si sta conducendo), degli stessi non si potrà disporre se non previa autorizzazione del tribunale del luogo di apertura della successione (la rinuncia a tali crediti da parte degli eredi costituisce a tutti gli effetti un atto di disposizione, che peraltro incide negativamente sulla consistenza del patrimonio ereditario).

Alberto A. chiede
giovedì 15/07/2021 - Veneto
“All'attenzione di chi spetta;

PREMESSA: In seguito ad accettazione di eredità usufruendo del beneficio di inventario, mia madre (soggetto non interdetto, ne inabilitato) è entrata in possesso di un immobile (tra le altre sostanze), del quale è stato chiesto il permesso di alienazione al giudice competente secondo quanto prescritto dall'art. 493 c.c.
Successivamente, accordato il permesso, l'immobile è stato ceduto ad una GEIE ed è stato percepito il corrispettivo tramite bonifico incassato su c/c intestato a mia madre. Dal momento dell'apertura della successione (3 anni addietro) non si è presentato alcun creditore, ragion per la quale non è stato formato lo stato di graduazione. Inoltre, non si è ritenuto opportuno avviare una liquidazione promossa dall'erede ex art. 503 c.c.

DOMANDA: il denaro, per ora depositato su c/c personale, sembra si debba depositare su "c/c vincolato". Cosa implica la locuzione "vincolato"? Può rimanere nel c/c personale qualora non si disponga della parte percepita a seguito dell'alienazione ed essa rimanga a disposizione di eventuali creditori? Questo comporterebbe la decadenza dal beneficio d'inventario? Può essere investito in obbligazioni?

Grazie”
Consulenza legale i 21/07/2021
Nell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il pagamento dei debiti ereditari può avvenire da parte dell’erede attraverso tre modalità:
  1. la liquidazione individuale; b) la liquidazione concorsuale; c) il rilascio dei beni ereditari.

La liquidazione individuale, che è quella che in questo caso si è scelto di seguire, costituisce la modalità più semplice e più diffusa nella prassi ed è prevista dall’ordinamento all’art. 495 del c.c.; ad essa è possibile fare ricorso quando non vi sia stata opposizione dei creditori e qualora l’erede, di sua spontanea iniziativa, abbia preferito non procedere con la modalità di liquidazione concorsuale.

Scegliendo tale forma di liquidazione, all’erede è consentito pagare i debiti senza seguire particolari formalità, trascorso un mese dalla trascrizione di cui all’art. 484 del c.c.; in particolare, l’erede potrà liquidare creditori e legatari nell’ordine di richiesta, man mano che si presentano e fino a esaurimento dell’attivo.
Il pagamento potrà essere effettuato oltre che con denaro liquido esistente nell’eredita, anche con il denaro ricavato dall’alienazione dei beni ereditari, il tutto previa autorizzazione del Tribunale del luogo di apertura della successione.
Tale modalità di liquidazione, tuttavia, pur essendo la meno onerosa e la più snella, ha il difetto di non garantire certezza sui tempi entro cui i creditori devono essere soddisfatti e questo perché il codice civile non prescrive un termine massimo di liquidazione.
Da ciò ne consegue che la perdita della qualifica di bene ereditario è collegata alla prescrizione dei crediti ereditari medesimi, i quali generalmente si prescrivono in dieci anni; tuttavia, si deve tener presente che, anche dopo il decorso di tale termine, è sempre possibile che un creditore (rimasto inerte perché, ad esempio, non a conoscenza del decesso del defunto o perché il proprio credito risulti essere sottoposto a condizione) eserciti le azioni a tutela del proprio credito nei confronti dell’erede.
Il rischio di questa forma di liquidazione, dunque, è che i beni dell’asse possano essere aggrediti senza termine dai creditori del defunto.

Leggendo le norme che disciplinano l’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario ed in particolare quelle che regolano l’attività liquidatoria che spetta all’erede (gli artt. art. 495 del c.c. e 498 c.c.), se ne ricava che l’attività di amministrazione costituisce per l’erede beneficiato un diritto in quanto egli, a differenza del chiamato, del curatore dell’eredità giacente e dell’esecutore testamentario, nella sua qualità di erede, è titolare e proprietario dei beni dell’eredità ed ha piena legittimazione a porre in essere gli atti di amministrazione del patrimonio ereditario ed a compiere le scelte di amministrazione sulla base di principi di economicità e di opportunità, da sottoporre alla valutazione del giudice delle successioni.
Dall’altro lato, l’amministrazione di quei medesimi beni fa sorgere in capo all’erede l’obbligo di non recare pregiudizio a creditori e legatari, conservando beni sufficienti a garantirli (parte della dottrina ha parlato di onere di amministrazione, per sottolineare la necessità di svolgere una determinata attività per il raggiungimento o la conservazione del beneficio della separazione dei patrimoni).
Si tratta, in ogni caso, della amministrazione di un patrimonio separato in vista della soddisfazione degli interessi di particolari soggetti; per tale ragione, non essendo tale attività libera, ma assolutamente vincolata alla funzione liquidatoria di cui si è detto, occorre che qualunque atto di disposizione di beni del defunto sia sottoposto al preventivo vaglio del giudice delle successioni ex art. 747 del c.p.c., anche allorchè si tratti di compiere un atto come quello a cui nel quesito si fa riferimento (reimpiegare la somma ricavata dalla vendita nell’acquisto di obbligazioni).
Il principio a cui ci si deve sempre attenere è quello secondo cui l’amministrazione di un’eredità beneficiata deve porsi in funzione conservativa, cioè non deve tendere a migliorare o arricchire il patrimonio ereditario, ma deve essere svolta in funzione della sua liquidazione.

Proprio perché, come si è detto prima, si tratta di amministrare un patrimonio separato, il giudice delle successioni generalmente, in sede di autorizzazione alla vendita di un bene ereditario, dispone che la somma ricavata da tale vendita venga depositata in un conto o libretto postale o bancario intestato ad “Eredità beneficiata del de cuius” (in tal senso si parla di deposito vincolato).
Dal punto di vista pratico, però, risulta abbastanza difficile dare attuazione ad un provvedimento di questo tipo, in quanto molti uffici postali e/o bancari neppure sono a conoscenza di tale prodotto.
La soluzione che si utilizza per raggiungere il medesimo obiettivo della separazione dei patrimoni è quello di richiedere l’apertura di un conto corrente ordinario, intestato all’erede che ha accettato con beneficio di inventario, destinandolo a svolgere esclusivamente le funzioni di conto corrente riservato all’eredità beneficiata.
In esso potranno farsi confluire i proventi della liquidazione dei beni immobili lasciati dal defunto, tenendosi presente che, argomentando anche dall’art. 492 c,c,, si tratta di somme vincolate alla liquidazione e che, unitamente ai proventi che se ne ricaverebbero, potrebbero essere distratte da questo fine solo per indispensabili atti di conservazione dei beni.

In conclusione, dunque, ciò che si consiglia, al fine di non rischiare di incorrere nella decadenza del beneficio di inventario, è di:
  1. chiedere al giudice delle successioni ex artt. 493 c.c. e 747 c.p.c., con ricorso di volontaria giurisdizione, di essere autorizzati all’apertura di un conto corrente ordinario intestato all’erede, con obbligo di dare immediata comunicazione al giudice delle coordinate di tale conto e di trasferire in esso i proventi della vendita già autorizzata ed eseguita;
  2. chiedere contestualmente al medesimo giudice di essere autorizzati ad investire le somme ricavate da detta vendita nell’acquisto di obbligazioni (fornendo al medesimo, ovviamente, adeguate garanzie circa la sicurezza dell’investimento), giustificando tale acquisto con la finalità di voler rendere redditizia quella somma e, dunque, di potere in questo modo accrescere il patrimonio ereditario, sempre in funzione della sua liquidazione.

Qualora il giudice non dovesse autorizzare quanto richiesto, si disporrà pur sempre di una prova attestante la propria intenzione di tenere il patrimonio del defunto separato da quello personale.


Anonimo chiede
domenica 07/03/2021 - Lazio
“Buongiorno,
Chiedo l'anonimato sul presente quesito nel rispetto della privacy.
Mio marito è morto all’inizio di quest'anno.
L'anno scorso è stato chiamato in causa, insieme ad altre persone, a seguito del fallimento di un'azienda della quale mio marito era parte del collegio sindacale. Gli contestano alcune mancanze che sono però tutte da verificare e da dimostrare nel futuro processo che si terrà.
Poiché il risarcimento che chiedono è alto, essendo il processo ancora in corso, non essendo ancora stata fatta una prima udienza, avendo dichiarando morto mio marito nel corso del processo e non sapendo se questo avrà qualche benefico nel far desistere l’accusa a continuare il processo contro noi eredi, noi familiari superstiti abbiamo dovuto prendere le seguenti decisioni delle quali non sono qui ad esporre i motivi dettagliati:
- io e la mia figlia più piccola abbiamo fatto un atto al notaio di accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario. L'inventario è in corso di completamento.
- gli altri due miei figli hanno fatto un atto al notaio di rinuncia all'eredità.
Tutte le persone coinvolte sono maggiorenni e, se può esservi di aiuto nella risposta al presente quesito, io e la mia figlia più piccola, ereditarie con inventario, siamo entrambe invalide 100% con legge 104 (di cui mia figlia con la gravità) e non ci sono altri creditori al di fuori del processo suddetto dall’esito ancora incerto.
Ovviamente il notaio che ci segue ha dovuto inserire nell’inventario 2 autoveicoli che sono intestati a mio marito defunto, dei quali specificherà anche il valore economico attuale basandosi su perizie automobilistiche di mercato.
Invece, un terzo autoveicolo è intestato a me ed è rimasto, quindi, fuori dall’inventario.
Il problema che vogliamo risolvere è il seguente:
una volta concluso e registrato l’inventario, è successivamente possibile svincolare i 2 autoveicoli in qualche modo? Magari avvalendosi delle necessità per due persone disabili oppure sostituendo il loro valore economico dichiarato nell’inventario con una reale somma di denaro e quindi, di fatto, comprandoli? In tal modo la somma barattata resterebbe nell’inventario e semmai un domani accettassi tutta l’eredità, sono soldi che rimarrebbero comunque in famiglia (non ci sono altri creditori al di fuori del processo suddetto dall’esito ancora incerto).
Sappiamo che ci sono delle procedure da eseguire al tribunale ma, come funzionano esattamente?
Quali sono gli esatti passi che dobbiamo compiere per fare queste richieste?
Queste procedure potranno essere fatte direttamente in tribunale o dovremo sempre avvalerci del notaio che sta concludendo l’inventario e quindi pagare una somma maggiore?
Inoltre, a prescindere dalle precedenti risposte, io che sono la moglie ereditaria con il beneficio di inventario, una volta concluso l’inventario, posso procedere all’intestazione in mio favore al PRA dei due autoveicoli al fine di poter rinnovare l’assicurazione e poterli comunque utilizzare? In caso affermativo, al PRA, devo dichiarare di essere erede oppure erede con inventario?
C’è qualche scadenza nell’effettuare il passaggio di proprietà da quando l’attuale intestatario è defunto?
Quali conseguenze e rischi corro nel fare il passaggio di proprietà?
Al contrario, se non faccio nulla, quali rischi corro nel continuare a guidare 2 veicoli ancora intestati ad una persona defunta?
Vi prego di rispondere in modo dettagliato ad ognuno dei quesiti posti.
Grazie,
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 15/03/2021
Cercheremo di rispondere in modo analitico a ciascuno dei quesiti posti, che per maggiore comodità vengono qui di seguito singolarmente riportati.

Una volta concluso e registrato l’inventario, è successivamente possibile svincolare i 2 autoveicoli in qualche modo?
L’art. 493 del c.c. consente di rispondere a questa domanda.
Tale norma elenca alcune categorie di atti, relativi a beni ricadenti nell’inventario, per il compimento dei quali si rende necessario, a pena di decadenza dal beneficio, chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione giudiziale.
Trattasi di un elenco che, per comune opinione, dottrinale e giurisprudenziale, non è da ritenere tassativo.
Ad esempio, si ritiene che con l’uso del termine “alienazione” non ci si sia voluti riferire soltanto alla vendita, ma ad ogni atto dispositivo dei beni ereditari, come una permuta, una rinuncia traslativa, una datio in solutum, ecc.).
Pertanto, se viene chiesta l’autorizzazione giudiziale è possibile svincolare i due autoveicoli sin da subito.


Seconda osservazione e secondo quesito
Magari avvalendosi delle necessità per due persone disabili oppure sostituendo il loro valore economico dichiarato nell’inventario con una reale somma di denaro e quindi, di fatto, comprandoli?

Purtroppo la scelta della accettazione con beneficio di inventario non può conciliarsi con le esigenze degli eredi, pur se relative a situazioni di accertata disabilità.
Una volta compiuto l’inventario, i beni in esso ricadenti avranno come finalità primaria quella di soddisfare eventuali creditori ereditari.
Con l’autorizzazione giudiziale, invece, sarà ben possibile surrogare le due autovetture con una somma di denaro, rappresentando al giudice, chiamato a concedere detta autorizzazione, la convenienza economica dell’operazione che si intende porre in essere, in quanto si andrebbe a sostituire una somma liquida di denaro (pari all’attuale valore commerciale delle due autovetture) con dei beni soggetti ad una ben nota svalutazione del settore a cui appartengono.

Sappiamo che ci sono delle procedure da eseguire al tribunale ma, come funzionano esattamente?
Quali sono gli esatti passi che dobbiamo compiere per fare queste richieste?
Queste procedure potranno essere fatte direttamente in tribunale o dovremo sempre avvalerci del notaio che sta concludendo l’inventario e quindi pagare una somma maggiore?
A queste domande può rispondersi congiuntamente.
Le informazioni di cui si è in possesso sono esatte.
Per ottenere l’autorizzazione di cui si è parlato prima occorre presentare un ricorso definito di volontaria giurisdizione.
Legittimato a presentare il ricorso è uno qualunque degli eredi beneficiati (o un suo rappresentante legale) oppure direttamente il notaio a cui è stato affidato il compito di redigere l’inventario.
Chiaramente in questo secondo caso occorrerà corrispondere al professionista il relativo onorario, mentre nel primo caso non si dovrà sostenere alcuna spesa, a condizione che si sia in possesso delle indispensabili competenze giuridiche per la predisposizione e adeguata motivazione del ricorso.
Giudice competente, ex art. 747 del c.p.c., è il Tribunale del luogo di apertura della successione (coincidente con l’ultimo domicilio del defunto ex art. 456 del c.c..

Domande successive, anche queste riunite perché strettamente connesse.

Inoltre, a prescindere dalle precedenti risposte, io che sono la moglie ereditaria con il beneficio di inventario, una volta concluso l’inventario, posso procedere all’intestazione in mio favore al PRA dei due autoveicoli al fine di poter rinnovare l’assicurazione e poterli comunque utilizzare?
In caso affermativo, al PRA, devo dichiarare di essere erede oppure erede con inventario?

La risposta è positiva ed in questo caso titolo idoneo per la trascrizione al PRA sarà l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Ciò sarà sufficiente per mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello degli eredi.
Per quanto concerne l’uso, si ritiene opportuno precisare che, nonostante l’accettazione con beneficio di inventario, i beni caduti in successione restano sempre di proprietà dell’erede, che li deve custodire ed amministrare così come fa con tutti gli altri suoi beni.
Pertanto, l’uso ne è sicuramente consentito.


C’è qualche scadenza nell’effettuare il passaggio di proprietà da quando l’attuale intestatario è defunto?

Entro 60 giorni dall’autentica dell’atto di accettazione con beneficio di inventario, l’erede o un suo delegato deve chiedere la registrazione dell’atto di accettazione dell’eredità del veicolo ad uno Sportello Aci o al Pra, i quali rilasceranno il certificato di proprietà aggiornato a nome dell’erede o degli eredi.
Se la pratica per il passaggio di proprietà dovesse essere fatta dopo 60 giorni, occorre versare anche la sanzione dovuta per il ritardato pagamento, la quale è pari al trenta per cento dell’IPT (imposta provinciale di trascrizione) dovuta, oltre agli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Quali conseguenze e rischi corro nel fare il passaggio di proprietà?
Nessuna conseguenza e nessun rischio, in quanto di tratta di un atto dovuto, compiuto in forza di un valido titolo (l’accettazione con beneficio di inventario), in grado di mantenere distinto il patrimonio del defunto.

Al contrario, se non faccio nulla, quali rischi corro nel continuare a guidare 2 veicoli ancora intestati ad una persona defunta?

In caso di controllo su strada da parte delle forze dell’ordine, si rischia una sanzione pecuniaria che va da un minimo di euro 356 ad un massimo di euro 1.776, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, e ciò secondo quanto espressamente previsto dal codice della strada.



Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.