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Articolo 344 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Funzioni del giudice tutelare

Dispositivo dell'art. 344 Codice Civile

Presso ogni tribunale il giudice tutelare(1) soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge(2).

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Note

(1) Il giudice tutelare (garante degli incapaci in misura maggiore rispetto alla precedente figura del "consiglio di famiglia") è preposto alla cura della persona ed all'amministrazione del patrimonio dell'incapace. Secondo la dottrina ha molteplici funzioni: direttive, deliberative, consultive e di controllo, potendo nominare e convocare soggetti quali il tutore ed il curatore, ausiliare gli stessi nelle scelte e controllarne gli uffici.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 140 del d. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado. Originariamente il giudice tutelare trovava sede nella pretura oggi soppressa.

Spiegazione dell'art. 344 Codice Civile

Il giudice tutelare è organo direttivo con funzioni attive e di controllo. L'ufficio di tutela nonché gli altri uffici attinenti alla cura degli incapaci sono affidati alla direzione del giudice tutelare, che "soprintende alle tutele e alle curatele", e per l'esercizio delle sue funzioni può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono a tali funzioni.
Nel sistema del codice del 1865 gran parte delle funzioni che il codice attuale attribuisce al giudice tutelare venivano esercitate dal consiglio di famiglia, che era organo collegiale. Il consiglio di famiglia era costituito e presieduto dal pretore: vi partecipava quindi, con posizione preminente, il magistrato. Nella nuova legislazione tutte le funzioni si accentrano in un magistrato, che viene costituito specificamente a tale fine: l'organo collegiale diviene organo individuale, con finalità specifiche e con poteri notevolmente accresciuti. Tutto, dunque, tende al potenziamento dell'organo supremo delle tutele e curatele, per il migliore espletamento della funzione.

L'attribuzione quasi esclusiva delle funzioni direttive e di controllo ad un organo del potere giurisdizionale, il contenuto particolare di tale controllo e la frequenza con cui deve attuarsi, mentre da una parte limitano notevolmente l'autonomia del tutore, il quale non è libero nel compimento degli atti di amministrazione o di cura della persona del minore che rivestono una qualunque particolare importanza, dall'altra intensifica l'ingerenza dello Stato per la realizzazione dell'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio ed alla educazione del minore. Questo interesse statuale che sta accanto a quello individuate del minore, per la maggiore ingerenza degli organi giurisdizionali nella funzione tutelare, acquista nel codice attuale una decisiva preminenza, tale da modificare notevolmente le linee fondamentali dell' istituto della tutela.
Al fine di rendersi conto della posizione del giudice tutelare è necessario dare uno sguardo alle funzioni che ad esso sono affidate.
Il giudice tutelare riceve dall'ufficiale dello stato civile o dai pubblici notai, dai cancellieri o dai privati la comunicazione di notizie che hanno attinenza colle tutele o curatele (art. 346); e, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore, dei quali riceve il giuramento (art. 349). Intanto, prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le rispettive funzioni, emette i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per conservare e amministrare il suo patrimonio; e può anche procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa (art. 361).
Il giudice tutelare riceve le domande di dispensa dalle persone considerate nell'art. 352, e la dichiarazione che non intendono avvalersi della dispensa de iure, dalle persone considerate nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 351. Per quanto la legge non lo dica espressamente, deve ritenersi che lo stesso giudice tutelare abbia potestà di deliberate circa la dispensa di cui all'art. 352: infatti non è detto in alcuna disposizione che il giudice tutelare debba trasmettere ad altro organo le domande che gli vengono presentate; e d'altra parte, se ha il potere di conferire la nomina, è logico ritenere che abbia egli stesso il potere di accordare la dispensa, purché si tratti di uno dei casi previsti dal predetto art. 352.

Il giudice tutelare delibera, su proposta del tutore e sentito il protutore:
1) sul luogo dove il minore dev'essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali o industriali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele (art. 371). Interviene, se richiesto dal tutore, per richiamare il minore che si sia allontanato, senza permesso, dalla casa od istituto in cui era stato destinato (art. 358 cpv.). Procede alla nomina di un curatore speciale, quando vi sia opposizione di interessi tra il minore e gli organi attivi dell' ufficio tutelare: tutore e protutore (art. 360 cpv.).
Ha facoltà di prorogare il termine concesso dalla legge al tutore per la redazione dell' inventario, se le circostanze lo esigono (art. 362 cpv.); nonché di delegare il cancelliere o il notaio a ministero del quale l'inventario dev'essere redatto, ovvero di consentire che si rediga senza ministero di cancelliere o notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede il valore di euro 7,75 (art. 363): in quest'ultimo caso lo stesso giudice tutelare, invece del pretore o cancelliere, ha l'obbligo di interpellare il tutore, perché dichiari esattamente, prima della chiusura dell'inventario, se e quali debiti, crediti o altre ragioni abbia verso il minore (art. 367). Designa l'istituto di credito presso il quale il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, ove non creda di adottare disposizioni diverse per la custodia (art. 369). Stabilisce il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo ricavato dalla vendita dei beni del minore, quando non lo abbia stabilito il tribunale nel dare l'autorizzazione (art. 376). Assegna, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, un'equa indennità al tutore (art. 379). Ha facoltà di sottoporre il conto annuale del tutore all'esame del protutore o di qualche prossimo parente o affine del minore (art. 380). Può imporre al tutore di prestare cauzione, nell'ammontare e con le modalità che egli stesso determinerà, e può anche, nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata (art. 381). Può esonerare il tutore dall'ufficio, se l'esercizio di esso sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (art. 383), nonché rimuovere il tutore medesimo che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente; e frattanto, prima della rimozione, può sospenderlo dall'esercizio della tutela, nei casi che non ammettono dilazione (art. 384).
Al giudice tutelare deve essere presentato il conto finale dell'amministrazione e deve essere fatta la consegna dei beni (art. 385), e il giudice tutelare dispone che il conto venga esaminato, in seguito a che concede o nega l'approvazione (art. 386).
Come si vede, dunque, il giudice tutelare agisce ed opera, come organo direttivo e deliberante, durante tutto lo svolgimento dell'amministrazione tutelare, che si esercita sempre sotto la sua vigilanza e secondo le sue direttive.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Bruno B. chiede
mercoledģ 06/10/2010
“come si esercita il controllo del patrimonio del minore, amministrato dalla madre, patrimonio rispondente ad una somma di denaro ricevuta a seguito della morte del padre in un incidente automobilistco.”
Consulenza legale i 08/10/2010

La materia è regolata dall'art. 320 c.c.

Si veda in particolare il comma 4 della citata norma.


Sabina P. chiede
lunedģ 27/09/2010
“Il Giudice può condannare un padre che crea danni seri di salute (come il fumo passivo), obbligarlo a prendere la bambina quando gli spetta e a smettere di farla dormire per terra presso il suo studio (è dentista) ed altro?
Grazie.”
Consulenza legale i 20/01/2011

Il Giudice, nell'emanare i provvedimenti relativi ai figli, gode di ampia discrezionalità, potendo addirittura disattendere anche le istanze proposte congiuntamente dai genitori. Tutti i provvedimenti adottati dal giudice devono essere basati sul principale interesse del figlio, anche qualora questo significhi diffidare il padre a far dormire il figlio in ambienti poco consoni o ad adeguarsi agli accordi già sussistenti in relazione al diritto-dovere di visita del padre stesso.