1) sul luogo dove il minore dev'essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali o industriali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele (art.
371). Interviene, se richiesto dal tutore, per richiamare il minore che si sia allontanato, senza permesso, dalla casa od istituto in cui era stato destinato (art.
358 cpv.). Procede alla nomina di un
curatore speciale, quando vi sia opposizione di interessi tra il minore e gli organi attivi dell' ufficio tutelare: tutore e protutore (art.
360 cpv.).
Ha facoltà di prorogare il termine concesso dalla legge al tutore per la redazione dell'
inventario, se le circostanze lo esigono (art.
362 cpv.); nonché di delegare il cancelliere o il notaio a ministero del quale l'inventario dev'essere redatto, ovvero di consentire che si rediga senza ministero di
cancelliere o
notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede il valore di euro 7,75 (art.
363): in quest'ultimo caso lo stesso giudice tutelare, invece del pretore o cancelliere, ha l'obbligo di interpellare il tutore, perché dichiari esattamente, prima della chiusura dell'inventario, se e quali debiti, crediti o altre ragioni abbia verso il minore (art.
367). Designa l'istituto di credito presso il quale il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, ove non creda di adottare disposizioni diverse per la custodia (art.
369). Stabilisce il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo ricavato dalla vendita dei beni del minore, quando non lo abbia stabilito il tribunale nel dare l'autorizzazione (art.
376). Assegna, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, un'equa indennità al tutore (art.
379). Ha facoltà di sottoporre il conto annuale del tutore all'esame del protutore o di qualche prossimo parente o affine del minore (art.
380). Può imporre al tutore di prestare
cauzione, nell'ammontare e con le modalità che egli stesso determinerà, e può anche, nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata (art.
381). Può esonerare il tutore dall'ufficio, se l'esercizio di esso sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (art.
383), nonché rimuovere il tutore medesimo che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente; e frattanto, prima della rimozione, può sospenderlo dall'esercizio della tutela, nei casi che non ammettono dilazione (art.
384).
Come si vede, dunque, il giudice tutelare agisce ed opera, come organo direttivo e deliberante, durante tutto lo svolgimento dell'amministrazione tutelare, che si esercita sempre sotto la sua vigilanza e secondo le sue direttive.