(massima n. 1)
Il giudice competente a provvedere sull'ereditą giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, č il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilitą dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'ereditą, il relativo provvedimento, ancorchč adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'ereditą giacente, č soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilitą del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, cosģ adito, si dichiari incompetente.