Agli artt.
529,
530 e 531 sono delineati quelli che sono gli obblighi ed i poteri del curatore dell’eredità giacente; ad essi, però, va fatto precedere l’art.
193 disp. att. cod. proc. civ. per cui il curatore, appena nominato e prima di ingerirsi nell’amministrazione, deve
prestare giuramento di custodire fedelmente i beni dell’eredità. L’obbligo di prestare il giuramento è un obbligo meramente morale; il che è facile comprendere in quanto non da esso ma dalla legge direttamente derivano al curatore determinati doveri indicati dall’art.
529.
Ma questi sono alcuni degli atti che può compiere il curatore e propriamente tutti gli atti per i quali non occorre l’autorizzazione del tribunale, perché sono di semplice amministrazione; è vero che in quell’articolo si parla anche di vendita dei beni mobili ed immobili, ma vi si parla in relazione all’obbligo del curatore di versare il denaro ricavatone presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale. Ciò, tuttavia, non induce a ritenere che il curatore non possa procedere alla vendita o ad altro atto di disposizione di beni compresi nell’eredità: se così fosse si paralizzerebbe la sua attività che consiste non solo nel compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma di evitare anche che alcuni beni possano deteriorarsi o distruggersi, il che si ottiene appunto con la vendita dei medesimi e con la surrogazione della cosa col suo valore: il denaro. Il curatore, quindi, potrà compiere anche tali atti di disposizione ma - ed è ovvio - dovrà per essi ottenere la preventiva autorizzazione del tribunale: ciò è detto espressamente dall’art.
783 c.p.c., ma risulta anche dall’art. 531 in cui, per quel che riflette il modo di compiere l’inventario, di amministrare e di rendere i conti da parte del curatore, si dichiarano applicabili le analoghe disposizioni dettate per l’erede che accetta con beneficio d’inventario ed a questo la legge riconosce appunto il potere di procedere - debitamente autorizzato dal magistrato - alla vendita dei beni ereditari.
Gli atti compiuti dal curatore nelle forme di legge ed
entro i limiti delle sue attribuzioni hanno efficacia tanto rispetto all’erede, quanto rispetto ai creditori di costui e del
de cuius. Per gli
atti che eccedono quei limiti o che non siano conformi alla legge deve ritenersene la
nullità, e sotto questo punto di vista non è corretta la globale estensione che l’art. 531 fa al curatore delle norme relative all’erede con beneficio d’inventario; basterà, infatti, considerare che mentre gli atti compiuti da questo senza le forme abilitative comportano la sua decadenza dal beneficio ma restano efficaci, per il curatore, invece, si ha la nullità degli atti e un'eventuale sua responsabilità, ma alcuna rilevanza nei confronti dell’ufficio.
Tra i compiti affidati al curatore, il nostro codice ne indica uno che non era affatto previsto dal codice del 1865, né dal tuttora vigente c.p.c.: il
pagamento dei debiti ereditari. Questa facoltà del curatore, sancita dall’art.
530, autorizzata e controllata dal tribunale, sotto la cui vigilanza, in fondo in fondo, si svolge l’amministrazione dell’eredità giacente, si comprende: il pagamento dei debiti che il curatore può eseguire è l’adempimento di obbligazioni o dell’eredità o imposte dal
de cuius; si tratta, quindi, di oneri che colpiscono i beni e prescindono dalla persona dell’erede. D’altra parte, non sarebbe stato né giusto né opportuno subordinare gli interessi dei creditori e dei legatari al rendersi noto dell’erede. Ma, pur accordata quella facoltà, essa deve non solo essere autorizzata dal tribunale, ma
svolgersi anche in forme determinate; è libera nel senso, cioè, che il curatore paga i creditori ed i legatari man mano che si presentano, ma è vincolata se da parte di costoro vi sono delle opposizioni poiché, in tal caso, il curatore deve provvedere ad iniziare la procedura di liquidazione concorsuale analoga a quella imposta, nella identica ipotesi, all’erede beneficiato. Lo stesso obbligo è in capo ai curatori già nominati, quando, sussistendo opposizioni di creditori o legatari, il tribunale ritenga opportuno disporre la liquidazione concorsuale. È il caso di far notare che la procedura concorsuale iniziata dal curatore cesserà se il chiamato accetta puramente e semplicemente e sarà dal medesimo continuata se la sua
aditio avviene con beneficio d’inventario.